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Corte Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale

ATTI OSCENI - ART. 527 COD. PEN. - ESIBIZIONE DI ORGANI GENITALI MASCHILI AD UNA DONNA - DIVERSA RILEVANZA PENALE IN FUNZIONE DEL CONTESTO SOGGETTIVO IN CUI L'EVENTO E' CONCRETAMENTE INSERITO.

(Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 1765/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore P. Onorato)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l - Con sentenza del 10.2.1999, parzialmente riformando quella resa il 2.7.1998 dal pretore di Sondrio, la corte di appello di Milano ha dichiarato A. G. colpevole dei seguenti reati:

a) artt. 81 cpv. e 635 c.p., per aver ripetutamente danneggiato le piante di pomodori dell'orto dei coniugi L. R., staccandone i frutti ancora acerbi;

c) artt. 81 cpv. e 635 c.p. per aver ripetutamente danneggiato, rompendoli, i vasi posti sul terreno antistante l'abitazione dei coniugi L. R.;

d) art. 726 c.p., per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza, urinando e defecando sulla concimaia sita nei pressi della propria abitazione;

e) art. 527 c.p., per aver commesso atti osceni, mostrando ripetutamente il pene a D. C. A., coniugata L. R. : fatti tutti commessi in Albosaggia sino all'ottobre 1996.

Per  l'effetto, ritenuta la continuazione tra i reati, la corte milanese ha condannato l'imputato alla pena di tre mesi e tre giorni di reclusione.

2- Il G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. In particolare lamenta:

2.l - nullità del decreto di citazione a giudizio, perché il capo di imputazione conteneva un indicazione cronologica per tutti i fatti (fino all'ottobre 1996) del tutto generica e tale da impedire un'adeguata difesa (in particolare, per quanto concerne gli atti osceni - secondo il ricorrente - non è dato sapere quando iniziarono e quanti furono);

2.2- carenza di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione al delitto di cui all'art. 527 c.p., sia perché difetta la motivazione in ordine alla concreta visibilità ed esposizione al pubblico della concimaia dove sarebbero stati compiuti gli atti osceni; sia perché non è stato accertato se l'esibizione dell'organo genitale sia avvenuto per istinto libidinoso oppure per disprezzo e offesa della signora D. C.;

2.3 - erronea applicazione della norma incriminatrice in relazione ai reati di danneggiamento, perché mancava la prova della materialità del danneggiamento e della sua attribuibilità all'imputato;

2.4 - insussistenza del delitto di cui all'art. 527 c.p., giacché l'esibizione del pene per orinare non può essere considerato atto osceno, se non accompagnata da gesti o palpamenti atti a esprimere libido.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3 - Il primo motivo di ricorso (n. 2.1) è infondato.

Legittimamente la corte territoriale ha disatteso l'analoga censura formulata con l'atto di appello, osservando che il pubblico ministero aveva contestato i reati unificandoli nella continuazione interna e indicando come data di commissione quella sino alla quale la condotta si era protratta. Siffatta contestazione doveva ritenersi sufficientemente chiara e completa, tale comunque da consentire all'imputato l'esercizio del diritto alla difesa.

Tanto ciò è vero che il G. ha potuto dimostrare di essersi allontanato da casa il 14.8.1996 per andare a falciare l'erba in un maggengo (anche se poi la corte di merito ha ritenuto la circostanza non decisiva per escludere il danneggiamento avvenuto quel giorno, evidentemente prima dell'allontanamento da casa); così come ha potuto dimostrare che alcuni fatti di imbrattamento risalivano a una data anteriore di oltre 90 giorni alla querela (sicché la stessa corte lo proscioglieva dal relativo reato, contestatogli sub capo b) dell'imputazione).

4 - I1 secondo e il quarto motivo del ricorso (nn. 2.2 e 2.4) vanno trattati congiuntamente, perché entrambi relativi al reato di atti osceni.

Al riguardo, il collegio osserva che nessun dubbio può sussistere sulla circostanza che la concimaia in cui il G. compì gli atti contestati era concretamente visibile, cioè esposta al pubblico, così come richiesto dall'art. 527 c.p.. Infatti, i giudici di merito hanno accertato, con motivazione incensurabile in questa sede, che sebbene parzialmente circondata da un muro, peraltro di altezza degradante, essa era comunque esposta agli sguardi di chi si trovava nei pressi.

Tuttavia, secondo quanto risulta dalle sentenze dei giudici di merito, gli atti compiuti dal G. non integravano i requisiti dell'oscenità. Com'è noto, infatti, atto osceno è quello che offende oggettivamente il comune sentimento del pudore in materia sessuale, e non quello che offende la semplice costumatezza, o pubblica decenza, tutelata dall'art. 726 c.p.. Per integrare il delitto di cui all'art. 527 c.p., quindi, è necessario che l'agente abbia coscienza e volontà di offendere il pudore sessuale.

Nella fattispecie concreta, il G. usava la concimaia per soddisfare i suoi bisogni fisiologici (tanto che è stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 726 c.p.); e inoltre, a volte aspettava che la vicina fosse nei pressi per far finta di orinare e per mostrare ostentatamente i propri genitali (v. sentenza del pretore, pag. 3, e sentenza di appello, pag. 5).

L'esibizione degli organi, però, non era accompagnata da frasi, palpamenti o gesti sessualmente allusivi, o comunque da un atteggiamento e un contesto tale da poterla qualificare come espressione di libidine sessuale, così come richiede la nozione di osceno. Sul punto entrambi i giudici di merito omettono qualsiasi considerazione, invalidando così il giudizio di responsabilità. Quella esibizione di genitali, piuttosto, per il comportamento complessivo dell'imputato, considerato in se stesso e soprattutto in rapporto alla persona offesa, appariva chiaramente come manifestazione di disprezzo, ossia come volontà di offendere l'onore o il decoro della vicina di casa. Per conseguenza, doveva qualificarsi non come atto osceno, ma come ingiuria, atteso che l'ingiuria può essere non solo verbale, ma anche reale, cioè compiuta con gesti sconci o altri atti materiali di spregio verso una persona presente.

La giurisprudenza di legittimità, se letta correttamente, è generalmente conforme a questa impostazione. Per essa infatti l'esibizione degli organi genitali configura il delitto di atti osceni quando mira al soddisfacimento della libido (Cass. Sez. III, n. 8959 del 3.1.1997, ud. 3.7.1997, P.M. in proc. Gallone, rv. 208445); l'esibizione ostentata del pene maschile verso una donna integra il reato di atti osceni, quando ha per fine il soddisfacimento erotico dell'agente (Cass. Sez. III, n. 9435 del 7.9.1995, ud. 7.7.1995, Vegetali, rv. 202717); l'esibizione in pubblico degli organi genitali maschili per il soddisfacimento della propria libido, in quanto offensiva della costumatezza sessuale, integra gli estremi del delitto di atti osceni (Cass. Sez. III, n; 4900 del 17.5.1985, ud. 5.3.1985, Catalano, rv. 169276); ogni atto  che abbia un contenuto specifico riferibile alla sfera sessuale (nella specie esibizione in pubblico degli organi genitali accompagnata da palpamenti e gesti diretti a sottolinearla) integra l'elemento materiale del delitto di atti osceni (Cass. Sez. III, n. 10898 del 6.12.1984,   ud. 15.6.1984, Cialli, rv. 166988).

Non può invece condividersi quella opinione secondo cui "la esibizione di organi genitali  maschili ad una donna, anche se compiuta al fine di offesa o disprezzo, anziché di soddisfacimento di impulso sessuale, è per sua natura offensiva del comune senso del pudore ed integra il delitto di atti osceni" (Cass. Sez. III, n. 2656 del 4.4.1973, ud. 13.11.1972, Di Costantino, rv. 123724). Questa tesi, nella sua assolutezza, trascura una considerazione elementare di fisiologia umana e di antropologia, e cioè che alcuni organi dell'apparato genitale  genitale maschile e femminile svolgono anche altre funzioni (in particolare il pene svolge anche la funzione di eliminare l'urina): sicché non può correttamente affermarsi, anzitutto sotto un profilo fisiologico e antropologico, che l'esibizione di organi genitali è "per sua natura" attinente alla sfera sessuale e quindi offensiva del pudore. A1 contrario, così come esplicitamente o implicitamente affermato anche dalla giurisprudenza su richiamata, la nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente inserita: così può configurare un atto osceno, quando esprime, anche psicologicamente, un istinto sessuale; ma può semplicemente costituire un atto contrario alla pubblica decenza, quando è mero esercizio della funzione fisiologica dell'urinare; o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista). 

5- E' invece infondata la terza censura (n. 2.3) relativa ai danneggiamenti, giacché la  sentenza impugnata ha motivato in modo puntuale e logico, comunque non censurabile in sede di legittimità, sia in ordine alla materialità dei danni subiti dai coniugi L. R. (vasi rotti, ortaggi danneggiati, pomodori verdi staccati dalle piante, etc.), sia in ordine alla responsabilità dell'imputato (dovendosi escludere la causa meteorologica o in genere accidentale, e considerando la circostanza che i danneggiamenti erano avvenuti al confine tra la proprietà dei querelanti e quella dell'imputato).

6 - In conclusione, la sentenza deve essere annullata limitatamente al delitto di atti osceni contestato al capo c) dell'imputazione. In seguito alla corretta e integrale lettura delle sentenze dei giudici di merito, il fatto contestato e accertato a carico dell'imputato (esibizione del pene  in presenza della signora D. C.) doveva essere giuridicamente qualificato come ingiuria e non come atto osceno.

Poiché il reato di cui all'art. 527 c.p. era il più grave fra quelli contestati e ritenuti, sicché è stato assunto per il calcolo della pena base, da aumentare ai fini della continuazione, gli atti vanno rimessi ad altra sezione della corte milanese, perché provveda a rideterminare la pena complessiva.

PER QUESTI MOTIVI
La corte annulla la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all'art. 594 c p., così qualificato il fatto di cui al capo c) della rubrica, e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Milano per la determinazione della pena. Rigetta il ricorso nel resto.



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Autore Fabio Montagnani
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