Art. 726 del Codice Penale (Atti contrari
alla pubblica decenza): Chiunque, in luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e’ punito con
l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila.
Commenti:
l’articolo 726 non vieta espressamente il nudismo;
gli atti contrari
alla decenza non devono essere confusi con gli atti osceni, molto piu’ gravi e
puniti dall’art. 527 del codice penale;
arresto e ammenda sono alternativi,
l’uno esclude l’altro;
la quasi totalita’ delle sentenze, nonche’ i recenti
pronunciamenti della Corte di Cassazione, concordano nel ritenere che il naturismo
non sia assolutamente da considerare indecente se praticato in luoghi adatti.