SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO Artt 544 e segg.
- 549 C.P.P. SENTENZA N. 20564 IN DATA 10/10/2000 DEPOSITATA IL 24/11/00
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ll tribunale di
La Spezia il Dott. Brusacà ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento
penale CONTRO CANALE GABRIELE, nato a Genova il 20/02/1945, residente a Genova,
Viale Canepa n.15/10 elett.te dom.to c/o Avv. Roberto Santamaria foro Genova PRESENTE
LIBERO IMPUTATO della contravvenzione di cui all'art. 726 c.p. per avere, denudandosi
in spiaggia pubblica, compiuto atti contrari alla pubblica decenza. Acc.to in
Vernazza il 13/07/97. CONCLUSIONI Il Pm chiede che venga affermata la penale responsabilità
dell'imputato e chiede la condanna alla pena di lire 300.000 di ammenda
FATTO E DIRITTO CANALE Gabriele veniva tratto a giudizio con decreto
del GIP - a seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna - in data
22/12/99 per il reato di cui a rubrica. In dibattimento - svoltosi alla presenza
dell'imputato - venivano escussi i testi di cui alle liste tempestivamente presentate
dalla parti; all'esito poi delle conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale
decideva come da dispositivo del quale dava lettura alle parti presenti in udienza.
Risulta dall'esame di tutti i testi sia del PM, Maresciallo Salines, sia della
difesa, Veneri ed Omizzolo, che l'imputato si trovava il giorno del fatto nella
spiaggia di Guvano completamente nudo, come molte altre persone; quella spiaggia
pur non essendo certificata come spiaggia per nudisti, viene frequentata consuetudinariamente
da persone praticanti il naturismo e nudismogià da molti anni; per l'accesso in
spiaggia si deve percorre un sentiero estremamente disagevole per circa 40 minuti
ovvero tramite una galleria buia; non si può arrivare casualmente presso il lido
dalla strada; vi è una pacifica convivenza tra i nudisti e gli altri frequentatori
della spiaggia. A parere del giudicante nel fatto contestato all'imputato, nudismo
integrale in quella specifica località, non sussistono gli estremi dell' atto
contrario alla pubblica decenza, intesa come quella condotta che vulnera l'insieme
di regole minime di convivenza e decoro che improntano il vivere sociale comunemente
riconosciuto in un certo momento storico. E' un dato acquisito il ritenere l'esistenza
di una evoluzione del costume che si traduce nella tolleranza e tollerabilità
nei confronti del nudismo inserito nella più generale pratica del naturismo. L'aumento
di coloro che lo praticano comporta un aumento di chi, pur non praticandolo, lo
ammette o comunque non ne è disturbato o turbato nel proprio senso pudore o della
riservatezza. Non si può inoltre prescindere da una valutazione dell'intero contesto
fattuale in cui il fatto si è svolto, perché ben altro può essere il disvalore
dell'esposizione in una spiaggia comunemente accessibile di intensa frequentazione,
rispetto all'esposizione in un lido appartato normalmente frequentato da soggetti
amanti del nudismo. La giurisprudenza di merito si è ormai attestata su univoche
posizioni riconoscendo come atti contrari alla pubblica decenza solo quelli che
ledono le regole etiche sociali attinenti al normale riserbo e alla elementare
scostumatezza, sì da produrre disagio, fastidio e riprovazione avuto riguardo
ai comuni parametri di valutazione, rapportati allo specifico contesto e alle
particolari modalità del fatto (Cass. sez. III 20.3.2000 n° 3557). Appare
evidente - continua la suprema Corte - che non può considerarsi indecente la nudità
integrale di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente
frequentata come nel caso che ci occupa. La sempre più diffusa tolleranza
verso condotte "diverse", purchè non lesive delle altrui libertà, costituisce
discriminante di condotte che fino a non molto tempo fa avrebbe invece costituito
ipotesi di reato perché generante nella collettività media un senso di fastidio
e di menomazione psicologica della libertà. Il nudismo integrale, praticato
nelle forme del caso di specie, perde quel carattere di offensività del sentimento
di decoro e riserbo. L'imputato deve, pertanto, essere assolto per l'insussistenza
del fatto. P. Q. M. Il Tribunale in composizione monocratica visto l'art.
530 CPP ASSOLVE CANALE Gabriele dal reato
a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Fissa in giorni45 il termine per
il deposito della sentenza. La Spezia, 10 ottobre 2000
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