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SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO Artt 544 e segg. - 549 C.P.P.
SENTENZA N. 20564 IN DATA 10/10/2000 DEPOSITATA IL 24/11/00

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ll tribunale di La Spezia il Dott. Brusacà ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale CONTRO CANALE GABRIELE, nato a Genova il 20/02/1945, residente a Genova, Viale Canepa n.15/10 elett.te dom.to c/o Avv. Roberto Santamaria foro Genova PRESENTE LIBERO IMPUTATO della contravvenzione di cui all'art. 726 c.p. per avere, denudandosi in spiaggia pubblica, compiuto atti contrari alla pubblica decenza. Acc.to in Vernazza il 13/07/97. CONCLUSIONI Il Pm chiede che venga affermata la penale responsabilità dell'imputato e chiede la condanna alla pena di lire 300.000 di ammenda



FATTO E DIRITTO
CANALE Gabriele veniva tratto a giudizio con decreto del GIP - a seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna - in data 22/12/99 per il reato di cui a rubrica. In dibattimento - svoltosi alla presenza dell'imputato - venivano escussi i testi di cui alle liste tempestivamente presentate dalla parti; all'esito poi delle conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale decideva come da dispositivo del quale dava lettura alle parti presenti in udienza. Risulta dall'esame di tutti i testi sia del PM, Maresciallo Salines, sia della difesa, Veneri ed Omizzolo, che l'imputato si trovava il giorno del fatto nella spiaggia di Guvano completamente nudo, come molte altre persone; quella spiaggia pur non essendo certificata come spiaggia per nudisti, viene frequentata consuetudinariamente da persone praticanti il naturismo e nudismogià da molti anni; per l'accesso in spiaggia si deve percorre un sentiero estremamente disagevole per circa 40 minuti ovvero tramite una galleria buia; non si può arrivare casualmente presso il lido dalla strada; vi è una pacifica convivenza tra i nudisti e gli altri frequentatori della spiaggia. A parere del giudicante nel fatto contestato all'imputato, nudismo integrale in quella specifica località, non sussistono gli estremi dell' atto contrario alla pubblica decenza, intesa come quella condotta che vulnera l'insieme di regole minime di convivenza e decoro che improntano il vivere sociale comunemente riconosciuto in un certo momento storico. E' un dato acquisito il ritenere l'esistenza di una evoluzione del costume che si traduce nella tolleranza e tollerabilità nei confronti del nudismo inserito nella più generale pratica del naturismo. L'aumento di coloro che lo praticano comporta un aumento di chi, pur non praticandolo, lo ammette o comunque non ne è disturbato o turbato nel proprio senso pudore o della riservatezza. Non si può inoltre prescindere da una valutazione dell'intero contesto fattuale in cui il fatto si è svolto, perché ben altro può essere il disvalore dell'esposizione in una spiaggia comunemente accessibile di intensa frequentazione, rispetto all'esposizione in un lido appartato normalmente frequentato da soggetti amanti del nudismo. La giurisprudenza di merito si è ormai attestata su univoche posizioni riconoscendo come atti contrari alla pubblica decenza solo quelli che ledono le regole etiche sociali attinenti al normale riserbo e alla elementare scostumatezza, sì da produrre disagio, fastidio e riprovazione avuto riguardo ai comuni parametri di valutazione, rapportati allo specifico contesto e alle particolari modalità del fatto (Cass. sez. III 20.3.2000 n° 3557).
Appare evidente - continua la suprema Corte - che non può considerarsi indecente la nudità integrale di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata come nel caso che ci occupa.
La sempre più diffusa tolleranza verso condotte "diverse", purchè non lesive delle altrui libertà, costituisce discriminante di condotte che fino a non molto tempo fa avrebbe invece costituito ipotesi di reato perché generante nella collettività media un senso di fastidio e di menomazione psicologica della libertà.
Il nudismo integrale, praticato nelle forme del caso di specie, perde quel carattere di offensività del sentimento di decoro e riserbo. L'imputato deve, pertanto, essere assolto per l'insussistenza del fatto.
P. Q. M. Il Tribunale in composizione monocratica visto l'art. 530 CPP


ASSOLVE
CANALE Gabriele dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Fissa in giorni45 il termine per il deposito della sentenza.
La Spezia, 10 ottobre 2000



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