Fare naturismo
sulla spiaggia del Nido dell’Aquila a San Vincenzo è un tuo diritto.
Ecco perché:
La Legge
italiana non vieta espressamente il nudismo.
L’articolo 726 del codice
penale vieta genericamente gli atti contrari alla pubblica decenza.Il punto è
quindi stabilire se il naturismo costituisca una violazione dell’art. 726.
Il
19 giugno 1993 si ebbero alcune denunce a carico di naturisti al Nido dell’Aquila
(proc. 8130/93), ma il 30 marzo 1994 il GIP del Tribunale di Livorno archiviò
il caso “perché il fatto non costituisce reato” (proc. 7279/94), stabilendo
quindi che il naturismo al Nido dell’Aquila non è contrario alla legge.
Questo pronunciamento è in linea con molti altri come riportato ad esempio
sul sito http://www.geocities.com/fidenzio/leggenudo.htm.
Nel marzo 2000 la Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale – con sentenza
n. 3557/2000, ha espressamente dichiarato che “E' evidente che non può
considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un naturista
in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata”, chiarendo
una volta per tutte che l’art. 726 c.p. non è applicabile al naturismo
(praticato al Nido dell’Aquila fin dai primi anni ’70). Analogo pronunciamento
rese legale molti anni fa, ad esempio, il topless.
Il Sindaco del Comune
di San Vincenzo ha comunicato all’A.N.Ita. che, coerentemente con i pronunciamenti
del Tribunale di Livorno, il naturismo è attività lecita ed accettata
dalla popolazione.
Sulla base di quanto esposto il naturismo è
perfettamente legale in una spiaggia come il Nido dell’Aquila, ed è anzi
da considerarsi illegittima ogni denuncia a carico di naturisti.
Questo
documento può quindi essere mostrato alle Forze dell’Ordine in caso di
contestazioni.
A cura di A.N.Ita. Associazione Naturista
Italiana Sez. Toscana Internet: http://web.tiscali.it/naturismo Email: naturismo@tiscali.it
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