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CODICE PENALE ·
Art. 527 C.P. (Atti osceni). Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto
al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi
a tre anni. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 51 a euro 309. L'art. 36 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 recante
legge-quadro per l'assistenza delle persone handicappate, dispone che la pena
per i delitti previsti da questo articolo sia aumentata da un terzo alla metà
qualora la persona offesa sia handicappata; ·
Art. 110 C.P. (Pena per coloro che concorrono nel reato). Quando più
persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per
questo stabilita, salve le disposizioni dell'art. 5 della L. 24 novembre 1981,
n. 689, in tema di depenalizzazione che così recita: "quando più
persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace
alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla
legge"; · Art. 726 C.P. (Atti contrari
alla pubblica decenza. Turpiloquio). Chiunque, in un luogo pubblico o aperto
o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206; ·
Art. 529 C.P. (Atti e oggetti osceni: nozione). Agli effetti della legge
penale, si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo
il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte
o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta
in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
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