PROPOSTA
DI LEGGE SUL NATURISMO Le
proposte di legge C.529 Turroni e C. 6490 Massidda a seguito della convocazione
del 14/9/2000 della FENAIT venivano unificate nella seduta del 24 gennaio 2001;
la Commissione XII Affari Sociali unificava le due proposte dell'On. Turroni e
dell'On. Massidda in un testo unico. Durante la successiva legislatura sono state
ripresentate le Proposte n° 153 Turroni e n° 286 Massidda a cui si è
aggiunta la Proposta 961 Pecoraro Scanio; rimane comunque come riferimento ed
avanzamento lavori il testo unificato del 14 settembre 2000. CAMERA
DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA Resoconto della XII Commissione permanente
Affari Sociali Naturismo (C. 529 e abb). TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL
COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE NORME PER IL RICONOSCIMENTO
E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PRATICA DEL NATURISMO
ART. 1. (Naturismo). 1. La presente legge disciplina
la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate. 2.
Si definisce naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel
rispetto di se stessi, degli altri, della natura e dell'ambiente circostante,
utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso
il contatto diretto con la natura. ART. 2. (Aree destinate
al naturismo). 1. La pratica del naturismo è consentita esclusivamente
in ambienti e spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità
stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto
dei principi della presente legge. 2. Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano definiscono i criteri secondo cui i comuni possono individuare,
attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da
destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni,
società o altri soggetti privati interessati a progettare e gestire le
relative strutture. 3. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto ad
individuare aree da destinare alla pratica del naturismo, i proprietari o i gestori
di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono
chiedere all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione ad adibire tali
aree alla pratica del naturismo. L'amministrazione deve inviare risposta scritta
e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. ART.
3. (Aree demaniali). 1. Ai fini della realizzazione di strutture destinate
alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle aree può
essere concessa a privati o ad associazioni o organizzazioni. 2. La concessione
individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area
in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione. ART.
4. (Delimitazione e segnalazione delle aree). 1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base a i quali i comuni
disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e segnalare
le aree destinate alla pratica del naturismo. 2. La delimitazione delle aree
deve essere segnalata ed assicurare un'adeguata identificazione che le distingua
da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo.
3. Gli accessi devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli, o altri
analoghi strumenti, recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla
pratica del naturismo. ART. 5. (Applicabilità
della disciplina sul turismo). Per quanto non diversamente disposto
dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro
proprietari o gestori si applicano le disposizioni che disciplinano il settore
turistico.
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