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SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza della Corte di Cassazione 3557/2000
Attraverso la sentenza della Corte di Cassazione 3557/2000 si consolida a livello giudiziario, la tesi dell'insussistenza del reato. Emblematica è la motivazione di una sentenza depositata recentemente dal giudice Diana Brusacà che ha assolto un nudista di 55 anni, originario di Genova per il quale, invece, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 300 mila lire di ammenda: Ecco le motivazioni dell'assoluzione, ancorata all'evoluzione del comune senso del pudore: "E' un dato acquisito l'esistenza di un'evoluzione del costume che si traduce nella tolleranza e tollerabilità nei confronti del nudismo inserito nella più generale pratica del naturismo. L'aumento del numero di coloro che lo praticano comporta un aumento di chi, pur non praticandolo, lo ammette o comunque non ne è disturbato o turbato nel proprio senso del pudore o della riservatezza. Non si può inoltre prescindere da una valutazione dell'intero contesto in cui il fatto si è svolto, perché ben altro può essere il disvalore dell'esposizione in una spiaggia di intensa frequentazione, rispetto all'esposizione in un lido appartato normalmente frequentato da soggetti amanti il nudismo. La giurisprudenza di merito si è ormai attestata su univoche posizioni riconoscendo come atti contrari alla pubblica decenza solo quelli che ledono le regole etico-sociali attinenti al normale riserbo e alla elementare scostumatezza, sì da produrre disagio, fastidio, riprovazione, avuto riguardo ai comuni parametri di valutazione riportati allo specifico contesto e alle particolari modalità del fatto. Appare evidente che non può considerarsi indecente la nudità integrale di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata. Il nudismo integrale, praticato come nel caso del Guvano, perde quel carattere di offensività del sentimento di decoro e riserbo"

Sentenza della Corte di Cassazione n. 1765/2000
Dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1765/2000 si rafforza la tesi per cui "l'esibizione di organi genitali maschili ad una donna, anche se compiuta al fine di offesa o disprezzo, anziché di soddisfacimento di impulso sessuale, non è per sua natura offensiva del comune senso del pudore e non può automaticamente integrare il delitto di atti osceni". Ciò anche in considerazione della elementare fisiologia umana dove alcuni organi dell'apparato genitale maschile e femminile svolgono anche altre funzioni (in particolare il pene svolge anche la funzione di eliminare l'urina). Sicché non può correttamente affermarsi, anzitutto sotto un profilo fisiologico e antropologico, che l'esibizione di organi genitali è "per sua natura" attinente alla sfera sessuale e quindi offensiva del pudore. Al contrario, così come esplicitamente o implicitamente affermato anche dalla giurisprudenza su richiamata, la nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente inserita: così può configurare un atto osceno, quando esprime, anche psicologicamente, un istinto sessuale; ma può semplicemente costituire un atto contrario alla pubblica decenza, quando è mero esercizio della funzione fisiologica dell'urinare; o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista).

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Autore Fabio Montagnani
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Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2017
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