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Assonatura Associazione Naturista

SENTENZE IMPORTANTI PER IL NATURISMO


Sentenza del Giudice Diana Brusacà.

Attraverso questa sentenza si consolida a livello giudiziario, la tesi dell'insussistenza del reato. Emblematica è la motivazione di una sentenza depositata recentemente dal giudice Diana Brusacà che ha assolto un nudista di 55 anni, originario di Genova per il quale, invece, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 300 mila lire di ammenda: Ecco le motivazioni dell'assoluzione, ancorata all'evoluzione del comune senso del pudore.
"E' un dato acquisito l'esistenza di un'evoluzione del costume che si traduce nella tolleranza e tollerabilità nei confronti del nudismo inserito nella più generale pratica del naturismo. L'aumento del numero di coloro che lo praticano comporta un aumento di chi, pur non praticandolo, lo ammette o comunque non ne è disturbato o turbato nel proprio senso del pudore o della riservatezza. Non si può inoltre prescindere da una valutazione dell'intero contesto fattuale in cui il fatto si è svolto, perché ben altro può essere il disvalore dell'esposizione in una spiaggia di intensa frequentazione, rispetto all'esposizione in un lido appartato normalmente frequentato da soggetti amanti il nudismo. La giurisprudenza di merito si è ormai attestata su univoche posizioni riconoscendo come atti contrari alla pubblica decenza solo quelli che ledono le regole etico-sociali attinenti al normale riserbo e alla elementare scostumatezza, sì da produrre disagio, fastidio, riprovazione, avuto riguardo ai comuni parametri di valutazione riportati allo specifico contesto e alle particolari modalità del fatto.

Appare evidente che non può considerarsi indecente la nudità integrale di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata. Il nudismo integrale, praticato come nel caso del Guvano, perde quel carattere di offensività del sentimento di decoro e riserbo"

Cassazione Sentenza 3557/2000

ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - ESPOSIZIONE DEL CORPO NUDO SULLA PUBBLICA SPIAGGIA - COSTITUISCE VIOLAZIONE ALL'ART. 726 C.P. (Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 3557/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore C. Grillo )

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Massa assolveva "perché il fatto non costituisce reato" H.R.H. dalla contravvenzione di cui all'art. 726 c.p., accertata il 21/8/95, "per avere compiuto in luogo pubblico atti contrari alla pubblica decenza denudandosi sulla spiaggia al cospetto di più persone".
Secondo il giudicante, tale condotta non era penalmente censurabile in quanto "la persona nuda in stato di quiete ... non costituisce in base ai moderni costumi di vita atto contrario alla pubblica decenza".

Propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica, lamentando l'erronea interpretazione della legge penale e l'illogica motivazione della gravata decisione, avendo il giudicante confuso la condotta integrante il delitto di atti osceni con quella richiesta per la configurazione della contravvenzione in questione, giacché "la pubblica decenza va riferita all'atto turpe o sconcio che si pone in contrasto con le più elementari regole di educazione".
All'odierno dibattimento il P.G. conclude come riportato in epigrafe.

Il ricorso è fondato.

La linea di demarcazione tra gli atti osceni e quelli indecenti, non sempre di facile individuazione, ha fornito agli interpreti la possibilità di affermare che i primi offendono la verecondia sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di ripugnanza o di desideri erotici, ma sempre comunque toccando la sfera degli interessi sessuali lato sensu, mentre i secondi ledono semplicemente quel complesso di regole etico-sociali attinenti al normale riserbo ed alla elementare costumatezza, potendo generare - se non anche disgusto - quanto meno disagio, fastidio, riprovazione.

E' indispensabile, quindi, ai fini della determinazione delle categorie dell'osceno e degli atti contrari alla pubblica decenza, che il giudice individui il vero sentimento della collettività in un determinato momento, in conformità alla progressiva evoluzione del modo di pensare della maggior parte dei cittadini.
Orbene, nel compiere tale accertamento - ad avviso del Collegio - ben possono essere utilizzati come parametri di valutazione del modificarsi dei costumi sul territorio nazionale, contrariamente a quanto affermato da qualche decisione ormai datata di questa Corte, i mezzi di comunicazione ed informazione (televisione, giornali, cinema) ed anche le mode, intese come costumi o comportamenti diffusi e generalmente accettati o tollerati, in quanto "specchio del comune sentire". Peraltro tali parametri non vanno considerati astrattamente, ma devono necessariamente essere rapportati allo specifico contesto in cui è accaduto il fatto ed alle particolari modalità di esso.

Per quanto concerne il "nudo integrale", oggetto del presente procedimento, ovviamente non accompagnato da atteggiamenti erotici o pruriginosi di cui lo esibisce, si osserva che esso - con riferimento al sentimento medio della comunità, ai valori correnti della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale - si presta a differenti valutazioni proprio a seconda del contesto in cui si pone. E' evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate.

In particolare, l'esibizione su una spiaggia non appartata degli organi genitali, benché in stato di "quiete", secondo la colorita definizione del giudicante, diversamente da quella del seno nudo femminile, che ormai da vari lustri è comportamento comunemente accettato ed entrato nel costume sociale, costituisce sicuramente, secondo questa Corte, un atto lesivo dell'attuale comune sentimento di riserbo e costumatezza. Tant'è vero che, nella fattispecie in esame, furono proprio gli altri bagnanti a sollecitare l'intervento della polizia, certamente disturbati dalla visione che ad essi si presentava.
Pertanto, nonostante la prossimità del termine prescrizionale del contestato reato, la decisione gravata deve essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Massa.


Sentenza 20564 - 10/10/2000 - Tribunale La Spezia

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
Artt 544 e segg. - 549 C.P.P.
SENTENZA N. 20564 IN DATA 10/10/2000 DEPOSITATA IL 24/11/00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di La Spezia il Dott. Brusacà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale CONTRO
C. GABRIELE, nato a ********, residente a ********* elett.te dom.to c/o Avv. ************
PRESENTE LIBERO IMPUTATO
della contravvenzione di cui all'art. 726 c.p. per avere, denudandosi in spiaggia pubblica, compiuto atti contrari alla pubblica decenza.
Acc.to in Vernazza il 13/07/97.

CONCLUSIONI

Il Pm chiede che venga affermata la penale responsabilità dell'imputato e chiede la condanna alla pena di lire 300.000 di ammenda

FATTO E DIRITTO

C. Gabriele veniva tratto a giudizio con decreto del GIP - a seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna - in data 22/12/99 per il reato di cui a rubrica.
In dibattimento - svoltosi alla presenza dell'imputato - venivano escussi i testi di cui alle liste tempestivamente presentate dalla parti; all'esito poi delle conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale decideva come da dispositivo del quale dava lettura alle parti presenti in udienza.
Risulta dall'esame di tutti i testi sia del PM, Maresciallo Salines, sia della difesa, Veneri ed Omizzolo, che l'imputato si trovava il giorno del fatto nella spiaggia di Guvano completamente nudo, come molte altre persone; quella spiaggia pur non essendo certificata come spiaggia per nudisti, viene frequentata consuetudinariamente da persone praticanti il naturismo e nudismo già da molti anni; per l'accesso in spiaggia si deve percorre un sentiero estremamente disagevole per circa 40 minuti ovvero tramite una galleria buia; non si può arrivare casualmente presso il lido dalla strada; vi è una pacifica convivenza tra i nudisti e gli altri frequentatori della spiaggia.
A parere del giudicante nel fatto contestato all'imputato, nudismo integrale in quella specifica località, non sussistono gli estremi dell' atto contrario alla pubblica decenza, intesa come quella condotta che vulnera l'insieme di regole minime di convivenza e decoro che improntano il vivere sociale comunemente riconosciuto in un certo momento storico.
E' un dato acquisito il ritenere l'esistenza di una evoluzione del costume che si traduce nella tolleranza e tollerabilità nei confronti del nudismo inserito nella più generale pratica del naturismo.
L'aumento di coloro che lo praticano comporta un aumento di chi, pur non praticandolo, lo ammette o comunque non ne è disturbato o turbato nel proprio senso pudore o della riservatezza.
Non si può inoltre prescindere da una valutazione dell'intero contesto fattuale in cui il fatto si è svolto, perché ben altro può essere il disvalore dell'esposizione in una spiaggia comunemente accessibile di intensa frequentazione, rispetto all'esposizione in un lido appartato normalmente frequentato da soggetti amanti del nudismo.
La giurisprudenza di merito si è ormai attestata su univoche posizioni riconoscendo come atti contrari alla pubblica decenza solo quelli che ledono le regole etiche sociali attinenti al normale riserbo e alla elementare scostumatezza, sì da produrre disagio, fastidio e riprovazione avuto riguardo ai comuni parametri di valutazione, rapportati allo specifico contesto e alle particolari modalità del fatto (Cass. sez. III 20.3.2000 n° 3557).
Appare evidente - continua la suprema Corte - che non può considerarsi indecente la nudità integrale di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata come nel caso che ci occupa.
La sempre più diffusa tolleranza verso condotte "diverse", purchénon lesive delle altrui libertà, costituisce discriminante di condotte che fino a non molto tempo fa avrebbe invece costituito ipotesi di reato perché generante nella collettività media un senso di fastidio e di menomazione psicologica della libertà.
Il nudismo integrale, praticato nelle forme del caso di specie, perde quel carattere di offensività del sentimento di decoro e riserbo.
L'imputato deve, pertanto, essere assolto per l'insussistenza del fatto.
P. Q. M.

Il Tribunale in composizione monocratica
visto l'art. 530 CPP

ASSOLVE

C. Gabriele dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Fissa in giorni 45 il termine per il deposito della sentenza.
La Spezia, 10 ottobre 2000

Sentenza del Giudice Dott.ssa Valentina Varoli - 15/10/2002 - Tribunale di Forlì

Con la sentenza del 15 ottobre 02, il Tribunale di Forlì ha assolto Fidenzo Laghi "perché il fatto non è reato".
Difeso dall'attuale presidente dell'ANER Avv. Jean Pascal Marcacci era imputato per il presunto reato di violazione dell'art.528 del c.p. (spettacolo osceno) per aver mostrato pubblicamente il video divulgativo naturista "Osez vivre nu" edito dalla Federazione Naturista Francese.
L'incredibile, ma non unico, è stato anche il fatto che si è proceduto per il presunto reato di spettacolo osceno dopo oltre sei anni che il video veniva pubblicamente mostrato con il parere favorevole della Questura di Forlì.
Dal momento che tutto il male non viene per nuocere, questa sentenza ci da più forza per la divulgazione del naturismo alla pubblica opinione perché possiamo con maggiore tranquillità essere aiutati dalla visione delle immagini pure nelle pubbliche vie.

Come utilizzare le sentenze

Pubblichiamo il seguente articolo scritto da Angelo Cerri dell' ANIta

Da molte parti mi giungono notizie di blitz e incursioni varie a nostro danno, lungo le spiagge della Toscana. Si tratta di solito di Comandi di CC non bene informati e che si attengono ad un loro manuale non aggiornato, (notizia riferitami da un indagato) che riporta una sentenza della Cassazione del 1982, la quale Cassazione, a quel tempo era ancora contraria al nudismo.Ho mandato ovunque ho potuto la nuova Sentenza della Cassazione, (n.3557/2000 del 20 marzo 2000) insieme a quella di Gabriele Canale (20564 del 10/10/2000) spiegando che sulle spiagge Toscane da anni i naturisti si ritrovano in punti prestabiliti, sempre gli stessi: S.Vincenzo, Guvano Alberese, Capalbio ecc.
Per evitare equivoci futuri, vorrei una volta per tutte, chiarire quali diritti abbiamo acquisito con la sentenza suddetta, che poi è stata anche interpretata dal Tribunale di La Spezia per Gabriele C..
Ebbene la Cassazione ha depenalizzato l'art. 726 C.P. stabilendo che:
"non può considerarsi indecente la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, O ANCHE DI UN NATURISTA IN UNA SPIAGGIA RISERVATA AI NUDISTI O DA ESSI SOLITAMENTE FREQUENTATA….."
Quest'ultima parte é quella veramente interessante per noi perché di spiagge riservate al naturismo c'è solo Capocotta, mentre di spiagge SOLITAMENTE frequentate ce ne sono tantissime.
La sentenza di La Spezia riprende ampiamente il concetto della Cassazione e manda assolto Gabriele C., perché "IL FATTO NON SUSSISTE"
Quindi nel caso di una visita di CC che possono venire per ignoranza (non certo per malevolenza) basta spiegare quanto detto, esibendo eventualmente una copia della sentenza della Cassazione e facendo mettere a verbale che stare nudi, in quel luogo, NON è reato.
Nel caso poi che il ricorso finisca alla Magistratura non importa ricorrere ad un legale; si deve reperire in Cancelleria il numero del procedimento, e poi si scrive una lettera al Giudice spiegando l'accaduto e citando le sentenze suddette.

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Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2017
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