SENTENZE
IMPORTANTI PER IL NATURISMO
Sentenza del Giudice Diana Brusacà.
Attraverso questa sentenza si consolida a livello giudiziario, la tesi dell'insussistenza
del reato. Emblematica è la motivazione di una sentenza depositata recentemente
dal giudice Diana Brusacà che ha assolto un nudista di 55 anni, originario
di Genova per il quale, invece, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna
a 300 mila lire di ammenda: Ecco le motivazioni dell'assoluzione, ancorata all'evoluzione
del comune senso del pudore. "E' un dato acquisito l'esistenza di un'evoluzione
del costume che si traduce nella tolleranza e tollerabilità nei confronti
del nudismo inserito nella più generale pratica del naturismo. L'aumento
del numero di coloro che lo praticano comporta un aumento di chi, pur non praticandolo,
lo ammette o comunque non ne è disturbato o turbato nel proprio senso del
pudore o della riservatezza. Non si può inoltre prescindere da una valutazione
dell'intero contesto fattuale in cui il fatto si è svolto, perché
ben altro può essere il disvalore dell'esposizione in una spiaggia di intensa
frequentazione, rispetto all'esposizione in un lido appartato normalmente frequentato
da soggetti amanti il nudismo. La giurisprudenza di merito si è ormai attestata
su univoche posizioni riconoscendo come atti contrari alla pubblica decenza solo
quelli che ledono le regole etico-sociali attinenti al normale riserbo e alla
elementare scostumatezza, sì da produrre disagio, fastidio, riprovazione,
avuto riguardo ai comuni parametri di valutazione riportati allo specifico contesto
e alle particolari modalità del fatto.
Appare
evidente che non può considerarsi indecente la nudità integrale
di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata.
Il nudismo integrale, praticato come nel caso del Guvano, perde quel carattere
di offensività del sentimento di decoro e riserbo" Cassazione
Sentenza 3557/2000 ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - ESPOSIZIONE
DEL CORPO NUDO SULLA PUBBLICA SPIAGGIA - COSTITUISCE VIOLAZIONE ALL'ART. 726 C.P.
(Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 3557/2000 - Presidente U. Papadia
- Relatore C. Grillo ) FATTO E DIRITTO Con la sentenza indicata
in premessa, il Tribunale di Massa assolveva "perché il fatto non
costituisce reato" H.R.H. dalla contravvenzione di cui all'art. 726 c.p.,
accertata il 21/8/95, "per avere compiuto in luogo pubblico atti contrari
alla pubblica decenza denudandosi sulla spiaggia al cospetto di più persone".
Secondo il giudicante, tale condotta non era penalmente censurabile in quanto
"la persona nuda in stato di quiete ... non costituisce in base ai moderni
costumi di vita atto contrario alla pubblica decenza". Propone ricorso
il Procuratore Generale della Repubblica, lamentando l'erronea interpretazione
della legge penale e l'illogica motivazione della gravata decisione, avendo il
giudicante confuso la condotta integrante il delitto di atti osceni con quella
richiesta per la configurazione della contravvenzione in questione, giacché
"la pubblica decenza va riferita all'atto turpe o sconcio che si pone in
contrasto con le più elementari regole di educazione". All'odierno
dibattimento il P.G. conclude come riportato in epigrafe. Il ricorso
è fondato. La linea di demarcazione tra gli atti osceni e quelli
indecenti, non sempre di facile individuazione, ha fornito agli interpreti la
possibilità di affermare che i primi offendono la verecondia sessuale,
suscitando nell'osservatore sensazioni di ripugnanza o di desideri erotici, ma
sempre comunque toccando la sfera degli interessi sessuali lato sensu, mentre
i secondi ledono semplicemente quel complesso di regole etico-sociali attinenti
al normale riserbo ed alla elementare costumatezza, potendo generare - se non
anche disgusto - quanto meno disagio, fastidio, riprovazione. E' indispensabile,
quindi, ai fini della determinazione delle categorie dell'osceno e degli atti
contrari alla pubblica decenza, che il giudice individui il vero sentimento della
collettività in un determinato momento, in conformità alla progressiva
evoluzione del modo di pensare della maggior parte dei cittadini. Orbene,
nel compiere tale accertamento - ad avviso del Collegio - ben possono essere utilizzati
come parametri di valutazione del modificarsi dei costumi sul territorio nazionale,
contrariamente a quanto affermato da qualche decisione ormai datata di questa
Corte, i mezzi di comunicazione ed informazione (televisione, giornali, cinema)
ed anche le mode, intese come costumi o comportamenti diffusi e generalmente accettati
o tollerati, in quanto "specchio del comune sentire". Peraltro tali
parametri non vanno considerati astrattamente, ma devono necessariamente essere
rapportati allo specifico contesto in cui è accaduto il fatto ed alle particolari
modalità di esso. Per quanto concerne il "nudo integrale",
oggetto del presente procedimento, ovviamente non accompagnato da atteggiamenti
erotici o pruriginosi di cui lo esibisce, si osserva che esso - con riferimento
al sentimento medio della comunità, ai valori correnti della coscienza
sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale - si presta a differenti valutazioni
proprio a seconda del contesto in cui si pone. E' evidente
che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale
di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in
un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata
ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece suscita certamente
disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi
genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia
frequentata da persone normalmente abbigliate. In particolare, l'esibizione
su una spiaggia non appartata degli organi genitali, benché in stato di
"quiete", secondo la colorita definizione del giudicante, diversamente
da quella del seno nudo femminile, che ormai da vari lustri è comportamento
comunemente accettato ed entrato nel costume sociale, costituisce sicuramente,
secondo questa Corte, un atto lesivo dell'attuale comune sentimento di riserbo
e costumatezza. Tant'è vero che, nella fattispecie in esame, furono proprio
gli altri bagnanti a sollecitare l'intervento della polizia, certamente disturbati
dalla visione che ad essi si presentava. Pertanto, nonostante la prossimità
del termine prescrizionale del contestato reato, la decisione gravata deve essere
annullata. PER QUESTI MOTIVI la Corte annulla la sentenza
impugnata con rinvio al Tribunale di Massa. Sentenza
20564 - 10/10/2000 - Tribunale La Spezia SENTENZA A SEGUITO DI
DIBATTIMENTO Artt 544 e segg. - 549 C.P.P. SENTENZA N. 20564 IN DATA
10/10/2000 DEPOSITATA IL 24/11/00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO Il tribunale di La Spezia il Dott. Brusacà ha pronunciato
la seguente SENTENZA nel procedimento penale CONTRO C. GABRIELE, nato
a ********, residente a ********* elett.te dom.to c/o Avv. ************ PRESENTE
LIBERO IMPUTATO della contravvenzione di cui all'art. 726 c.p. per avere,
denudandosi in spiaggia pubblica, compiuto atti contrari alla pubblica decenza.
Acc.to in Vernazza il 13/07/97. CONCLUSIONI Il Pm chiede che
venga affermata la penale responsabilità dell'imputato e chiede la condanna
alla pena di lire 300.000 di ammenda FATTO E DIRITTO C. Gabriele
veniva tratto a giudizio con decreto del GIP - a seguito di rituale opposizione
a decreto penale di condanna - in data 22/12/99 per il reato di cui a rubrica.
In dibattimento - svoltosi alla presenza dell'imputato - venivano escussi
i testi di cui alle liste tempestivamente presentate dalla parti; all'esito poi
delle conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale decideva come da dispositivo
del quale dava lettura alle parti presenti in udienza. Risulta dall'esame
di tutti i testi sia del PM, Maresciallo Salines, sia della difesa, Veneri ed
Omizzolo, che l'imputato si trovava il giorno del fatto nella spiaggia di Guvano
completamente nudo, come molte altre persone; quella spiaggia pur non essendo
certificata come spiaggia per nudisti, viene frequentata consuetudinariamente
da persone praticanti il naturismo e nudismo già da molti anni; per l'accesso
in spiaggia si deve percorre un sentiero estremamente disagevole per circa 40
minuti ovvero tramite una galleria buia; non si può arrivare casualmente
presso il lido dalla strada; vi è una pacifica convivenza tra i nudisti
e gli altri frequentatori della spiaggia. A parere del giudicante nel fatto
contestato all'imputato, nudismo integrale in quella specifica località,
non sussistono gli estremi dell' atto contrario alla pubblica
decenza, intesa come quella condotta che vulnera l'insieme di regole minime
di convivenza e decoro che improntano il vivere sociale comunemente riconosciuto
in un certo momento storico. E' un dato acquisito il ritenere l'esistenza
di una evoluzione del costume che si traduce nella tolleranza e tollerabilità
nei confronti del nudismo inserito nella più generale pratica del naturismo.
L'aumento di coloro che lo praticano comporta un aumento di chi, pur non
praticandolo, lo ammette o comunque non ne è disturbato o turbato nel proprio
senso pudore o della riservatezza. Non si può inoltre prescindere
da una valutazione dell'intero contesto fattuale in cui il fatto si è svolto,
perché ben altro può essere il disvalore dell'esposizione in una
spiaggia comunemente accessibile di intensa frequentazione, rispetto all'esposizione
in un lido appartato normalmente frequentato da soggetti amanti del nudismo.
La giurisprudenza di merito si è ormai attestata su univoche posizioni
riconoscendo come atti contrari alla pubblica decenza solo quelli che ledono le
regole etiche sociali attinenti al normale riserbo e alla elementare scostumatezza,
sì da produrre disagio, fastidio e riprovazione avuto riguardo ai comuni
parametri di valutazione, rapportati allo specifico contesto e alle particolari
modalità del fatto (Cass. sez. III 20.3.2000 n° 3557). Appare
evidente - continua la suprema Corte - che non può considerarsi indecente
la nudità integrale di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti
o da essi solitamente frequentata come nel caso che ci occupa. La sempre
più diffusa tolleranza verso condotte "diverse", purchénon
lesive delle altrui libertà, costituisce discriminante di condotte che
fino a non molto tempo fa avrebbe invece costituito ipotesi di reato perché
generante nella collettività media un senso di fastidio e di menomazione
psicologica della libertà. Il nudismo integrale, praticato nelle forme
del caso di specie, perde quel carattere di offensività del sentimento
di decoro e riserbo. L'imputato deve, pertanto, essere assolto per l'insussistenza
del fatto. P. Q. M. Il Tribunale in composizione monocratica
visto l'art. 530 CPP ASSOLVE C. Gabriele dal reato a lui ascritto
perché il fatto non sussiste. Fissa in giorni 45 il termine per il
deposito della sentenza. La Spezia, 10 ottobre 2000 Sentenza
del Giudice Dott.ssa Valentina Varoli - 15/10/2002 - Tribunale di Forlì
Con la sentenza del 15 ottobre 02, il Tribunale di Forlì ha assolto
Fidenzo Laghi "perché il fatto non è reato". Difeso
dall'attuale presidente dell'ANER Avv. Jean Pascal Marcacci era imputato per il
presunto reato di violazione dell'art.528 del c.p. (spettacolo osceno) per aver
mostrato pubblicamente il video divulgativo naturista "Osez vivre nu"
edito dalla Federazione Naturista Francese. L'incredibile, ma non unico, è
stato anche il fatto che si è proceduto per il presunto reato di spettacolo
osceno dopo oltre sei anni che il video veniva pubblicamente mostrato con il parere
favorevole della Questura di Forlì. Dal momento che tutto il male non
viene per nuocere, questa sentenza ci da più forza per la divulgazione
del naturismo alla pubblica opinione perché possiamo con maggiore tranquillità
essere aiutati dalla visione delle immagini pure nelle pubbliche vie.
Come utilizzare le sentenze Pubblichiamo
il seguente articolo scritto da Angelo Cerri dell' ANIta Da molte parti
mi giungono notizie di blitz e incursioni varie a nostro danno, lungo le spiagge
della Toscana. Si tratta di solito di Comandi di CC non bene informati e che si
attengono ad un loro manuale non aggiornato, (notizia riferitami da un indagato)
che riporta una sentenza della Cassazione del 1982, la quale Cassazione, a quel
tempo era ancora contraria al nudismo.Ho mandato ovunque ho potuto la nuova Sentenza
della Cassazione, (n.3557/2000 del 20 marzo 2000) insieme a quella di Gabriele
Canale (20564 del 10/10/2000) spiegando che sulle spiagge Toscane da anni i naturisti
si ritrovano in punti prestabiliti, sempre gli stessi: S.Vincenzo, Guvano Alberese,
Capalbio ecc. Per evitare equivoci futuri, vorrei una volta per tutte, chiarire
quali diritti abbiamo acquisito con la sentenza suddetta, che poi è stata
anche interpretata dal Tribunale di La Spezia per Gabriele C.. Ebbene la
Cassazione ha depenalizzato l'art. 726 C.P. stabilendo che: "non
può considerarsi indecente la nudità integrale di un modello o di
un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico
o didattico, O ANCHE DI UN NATURISTA IN UNA SPIAGGIA RISERVATA AI NUDISTI O DA
ESSI SOLITAMENTE FREQUENTATA
.." Quest'ultima parte é
quella veramente interessante per noi perché di spiagge riservate al naturismo
c'è solo Capocotta, mentre di spiagge SOLITAMENTE frequentate ce ne sono
tantissime. La sentenza di La Spezia riprende ampiamente il concetto della
Cassazione e manda assolto Gabriele C., perché "IL FATTO NON SUSSISTE"
Quindi nel caso di una visita di CC che possono venire per
ignoranza (non certo per malevolenza) basta spiegare quanto detto, esibendo eventualmente
una copia della sentenza della Cassazione e facendo mettere a verbale che stare
nudi, in quel luogo, NON è reato. Nel caso poi che il ricorso
finisca alla Magistratura non importa ricorrere ad un legale; si deve reperire
in Cancelleria il numero del procedimento, e poi si scrive una lettera al Giudice
spiegando l'accaduto e citando le sentenze suddette. |