Disciplinari di produzione vini doc
docg
DOC "Ansonica Costa dell'Argentario"
A
cura di Giusy
Mauro
Disciplinare di produzione: Gazzetta ufficiale Repubblica
italiana n. 725 del 31 maggio 7995. Decreto ministro Risorse agricole del 28 Aprile
1995
Denominazione di origine controllata del vino
"Ansonica Costa dell'Argentario"
Articolo 1.
La
denominazione di origine controllata "Ansonica
costa dell'Argentario è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni
e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo
2.
Il vino a denominazione di origine controllata "Ansonica
costa dell'Argentario" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi
nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Ansonica B.:
minimo 85%; altri vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto
da soli o congiuntamente fino a un massimo del 15%.
Articolo 3.
La
zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Ansonica
costa dell'Argentario" è ubicata nella parte collinare, pedocollinare e insulare
dell'area sud della provincia di Grosseto e comprende in parte i comuni di Manciano,
Orbetello e Capalbio e l'intero territorio dei comuni di Isola del Giglio e Monte
Argentario in provincia di Grosseto.
Tale zona è cosi delimitata:
la perimetrazione
inizia a sud nel punto di intersezione tra la linea ferroviaria Grosseto-Roma
e il confine territoriale del comune di Capalbio per continuare sempre lungo lo
stesso confine, a est sino alla intersezione della strada provinciale n. 63, s.p.
Capalbio che da Capalbio conduce alla frazione di Marsiliana ricadente nel comune
di Manciano; il confine prosegue nel tratto est lungo la strada statale n. 74
(s.s. Maremmana fino al bivio per Magliano in prossimità della frazione di Marsiliana.
Prosegue poi nel tratto nord lungo la strada consorziale delle Pulledraie fino
al fosso che la interrompe per poi reimmettersi sulla s.s. 74 al km 8,700 in direzione
della frazione di Albinia sino alla intersezione con la linea ferroviaria delle
FF.SS. Roma-Grosseto. Da tale punto, nel tratto ovest, il confine prosegue lungo
la linea ferroviaria suddetta, in direzione sud, sino a incontrare il punto di
partenza. La zona di produzione comprende altresì i comuni di Monte Argentario
e dell'isola del Giglio.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali
e colturali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata "Ansonica costa
dell'Argentario" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a conferire alle uve e ai vini derivati le relative caratteristiche. I sesti di
impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche
delle uve e del vino. È escluso l'allevamento espanso su tetto orizzontale. I
nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro
e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i kg 3,5. E vietata
ogni pratica di forzatura. La quantità massima di uva ammessa per la produzione
del vino a denominazione di origine controllata "Ansonica Costa
dell'Argentario" non deve superare i q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, le produzioni
dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purché la
produzione per ettaro non superi del 20% i limiti medesimi.
Qualora la produzione
superi il 20% delle suddette quantità, il vino ottenuto non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata. La Regione Toscana, con proprio decreto,
sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al
ministero per le Risorse agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
La resa massima delle uve in vino non deve essere
superiore al 70%. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
a denominazione di origine controllata "Ansonica Costa dell'Argentario" un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5%.
Articolo 5
Nella
vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti
atte a conferire al vino a denominazione di origine controllata "Ansonica Costa
dell'Argentario" le sue peculiari caratteristiche. La vinificazione delle uve
per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Ansonica Costa
dell'Argentario" deve essere effettuata nell'ambito dell'intero territorio dei
comuni di cui al precedente articolo 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione il ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali,
sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può
consentire su apposita domanda delle ditte interessate che le suddette operazioni
di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Grosseto a condizione
che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve
prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione. È consentito
l'eventuale arricchimento per il quale possono essere utilizzati solo mosti concentrati
di uva Ansonica prodotta
nella zona delimitata a denominazione di origine controllata o, in alternativa,
mosti concentrati rettificati.
Articolo 6.
Il vino a denominazione
di origine controllata "Ansonica costa
dell'Argentario" all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino più o meno
intenso; odore: caratteristico, leggermente fruttato; sapore:
asciutto, morbido, vivace e armonico; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto
secco netto minimo: 15 per mille È facoltà del ministro delle Risorse
agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini
di cui sopra, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo
7.
Al vino a denominazione di origine controllata di cui
all'articolo 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra",
"fine", "scelto" "selezionato" e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. È consentito altresi
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie,
zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato
ottenuto. Le bottiglie nelle quali può essere immesso al consumo il vino a denominazione
di origine controllata "Ansonica
Costa dell'Argentario" devono essere esclusivamente di vetro e della capacità
non superiore ai tre litri. Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino
a denominazione di origine controllata "Ansonica Costa dell'Argenta rio" deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
In collaborazione
con: guide.supereva.com/vino/index.shtml