Disciplinari di produzione vini doc
docg
DOC "Bianco di Pitigliano"
A cura di Giusy
Mauro
Disciplinare di produzione: G.U.Repubblica italiana n. 244
del 18 ottobre 1990 Decreto del presidente della Repubblica del 17 aprile 1990.
Ha sostituito il Dpr 28 marzo 1966.
Articolo 1
La
denominazione di origine controllata "Bianco di Pitigliano" è riservata al vino
bianco e al vino spumante che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino "Bianco
di Pitigliano" deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la composizione di vitigni nella proporzione indicata a
fianco di ciascuno di essi: Trebbiano toscano 50-80%; Greco, Malvasia bianca toscana
e Verdello, da soli o congiuntamente, non oltre il 20%; Grechetto, Chardonnay,
Sauvignon (bianco), Pinot bianco e Riesling italico (bianco), da soli nei limiti
del 15%, congiuntamente non oltre il 30%.
È ammessa la presenza di vitigni
complementari a bacca bianca fra quelli raccomandati e autorizzati fino a un massimo
del 10%.
L'adeguamento della composizione ampelografica su base aziendale dei
vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata
"Bianco di Pitigliano" dovrà essere effettuata entro tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente disciplinare di produzione.
Articolo 3
Le
uve destinate alla produzione della denominazione di origine controllata "Bianco
di Pitigliano" devono essere prodotte nella zona, appresso descritta, in provincia
di Grosseto, comprendente:
gli interi territori dei comuni di Pitigliano e
Sorano; il territorio comunale di Scansano, con l'esclusione della parte occidentale
compresa tra il confine del predetto comune in corrispondenza del torrente Trasubbie,
del torrente Maiano e la dividente che ha origine a sud nel punto in cui la strada
statale monte Amiata attraversa il confine comunale di Scansano (quota 374), la
segue per breve tratto fino a quota 377, per poi percorrere la strada vicinale
dei Gaggioli fino a innestarsi con la strada statale Scansanese, che segue fino
alle case Brocchi; segue, quindi, interamente la strada provinciale Pancole-Polverala;
si identifica poi con la strada comunale Polveraia-Pian d'Ornetta, fino a collegarsi
con il confine comunale nord di Scansano; il territorio comunale di Manciano,
con l'esclusione dell'estrema parte occidentale dello stesso, delimitata a nord
dal confine comunale in corrispondenza del fiume Albegna; a ovest e a sud allo
stesso limite di comune; a est dalla dividente che ha origine a sud dal punto
in cui la strada di bonifica n.28 attraversa il confine comunale di Manciano (quota
57); segue detta strada fino a innestarsi, in località Sgrillozzo, con la strada
statale n. 74, che percorre fino alla curva di Case Poggio Lepraio (quota 39);
prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e case
Pinzuti e infine, con la strada di bonifica n. 17, passante per case del Lasco,
fino al punto in cui interseca a nord il fiume Albegna.
Articolo 4
Le
condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino
"Bianco di Pitigliano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono,
pertanto, da considerare idonei i vigneti ubicati su terreni prevalentemente tufacei,
di origine vulcanica, con giacitura piuttosto varia rappresentata da altopiani
declivi, intercalati da colline e vallette con costoni più o meno ripidi. Per
la coltivazione dei vigneti sono esclusi i fondovalle e i terreni pianeggianti
e umidi. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche
dell'uva e del vino.
È esclusa ogni pratica di forzatura. La resa massima di
uva ammessa per la produzione del vino "Bianco di Pitigliano" non deve essere
superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e q.li 25
per ettaro in coltura promiscua.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. La resa massima
dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
La Regione Toscana, con
proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno
prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per
ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata
comunicazione al ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Articolo 5
Le
operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio
dei comuni di Pitigliano, di Sorano, di Manciano e di Scansano. Le uve destinate
alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico
naturale totale minimo di 10,5%. La vinificazione del "Bianco di Pitigliano" deve
essere eseguita in bianco. Le uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 9,5% possono essere unicamente destinate alla produzione del "Bianco
di Pitigliano" spumante.
In tal caso debbono essere oggetto di specifica denuncia
di produzione presso la competente Camera di commercio. Le operazioni di spumantizzazione
debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Toscana. L'eventuale
arricchimento deve essere eseguito con mosto concentrato derivato da uve prodotte
nella zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3, e/o con mosti concentrati
rettificati.
Articolo 6
Il vino "Bianco di Pitigliano,
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: paglierino con riflessi verdolini
- odore: delicato
- sapore:
asciutto, vivace, neutro, con fondo leggermente amarognolo, di medio corpo, morbido
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:11% vol.
- acidità
totale non inferiore a 5,5 per mille
- estratto secco netto minimo 16 per
mille
Il vino Bianco di Pitigliano spumante all'atto dell'immissione
al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore paglierino:
con riflessi verdolini
- odore: delicato
- sapore: asciutto, acidulo,
con fondo leggermente amarognolo
- spuma: fine e persistente
- titolo
alcolometrico volumico minimo: 11,5%
- acidità totale: 6,5 per mille
- estratto
secco netto minimo: 16 per mille
È facoltà del ministro dell'Agricoltura e
Foreste di modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita totale l'estratto secco netto
Articolo 7
Il vino
"Bianco di Pitigliano" proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico
volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 12% può portare la qualificazione
"superiore".
Articolo 8.
Alla denominazione di origine controllata
"Bianco di Pitiglianoo è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione; è tuttavia consentito l'uso
di indicazioni che facciano riferimento a a nomi, ragioni sociali, marchi non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Sulle
bottiglie o altri recipienti contenenti vino "Bianco di Pitigliano" può figurare
l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentata, tale
indicazione è tuttavia obbligatoria per la tipologia "superiore".
Articolo
9
Chiunque produce. vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo con la denominazione di origine controllata "Bianco di Pitigliano"
vino che non risponde alle condizioni ae ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione è punito a norma dell'articolo 28 del Dpr 12 Luglio1963, n. 930.
In
collaborazione con: guide.supereva.com/vino/index.shtml