Disciplinari di produzione vini doc
docg
DOC "Capalbio"
A cura di Giusy
Mauro
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 02-06-1999. DECRETO 21 maggio
1999
Riconoscimento della denominazione di origine
controllata dei vini "Capalbio" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
Il
Dirigente capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini e responsabile del procedimento; Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n.930, contenente le norme per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante
nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato
il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni
di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 recante modifica all'art. 7 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164; Vista la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento
della denominazione di origine controllata "Capalbio", presentata dalla Federazione
provinciale Coldiretti di Grosseto, dalla Confederazione italiana agricoltori
di Grosseto e dalla Confagricoltura unione provinciale agricoltori di Grosseto,
fatta propria dall'amministrazione provinciale di Grosseto e corredata dal parere
della regione Toscana; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Capalbio",
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1999; Ritenuto pertanto
necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine
controllata "Capalbio" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione
dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata
dal sopracitato Comitato; Considerato che 1'art. 4 del regolamento 20 aprile 1994,
n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari
di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile
del procedimento; Decreta:
Art. 1.
È riconosciuta la denominazione
di origine controllata "Capalbio" ed e' approvato, nel testo annesso al presente
decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata
"Capalbio" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo
le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.
Art.
2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia
1999, i vini con la denominazione di origine controllata "Capalbio", sono tenuti
ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti
ed alla denuncia delle uve.
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi
del precedente art. 2, solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo
provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992,
n.164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, risultino sufficientemente
documentati, pur non essendo ancora stati effettuati, per impossibilita' tecnica,
gli accertamenti di
idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Art.
4.
Possono essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo massimo
di tre anni a partire dalla vendemmia 1999, anche le
superfici vitate nel cui
ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'articolo
2 dell'unito disciplinare di
produzione purche' la presenza, in detti vigneti,
di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore
al 20% del totale della base ampelografica medesima, in conformita' delle attuali
disposizioni delle normative U.E.
Allo scadere del predetto periodo transitorio,
i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo
albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a
detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica
alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone
immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura,
ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'. I vigneti
di cui al comma precedente, che a seguito dell'effettuazione degli accertamenti
tecnici, non risultino conformi all'unito disciplinare, sono cancellati d'ufficio
dal relativo albo.
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita
o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
"Capalbio" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 1999
Il
dirigente: Camilla
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA "CAPALBIO"
Art. 1.
La denominazione
di origine controllata "Capalbio" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie: rosso (anche nella tipologia riserva), bianco, rosato, Vermentino,
Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Vin Santo.
Art. 2.
I vini di
cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- "Capalbio" rosso,
rosato e rosso riserva: Sangiovese minimo 50%. Per il complessivo rimanente
possono concorrere uve a bacca nera, non aromatiche, ottenute da vitigni raccomandati
e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.
- "Capalbio" bianco e Vin
Santo: Trebbiano Toscano minimo 50%. Per il complessivo rimanente possono
concorrere alla produzione uve a bacca bianca, non aromatiche, ottenute dai vitigni
raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.
- "Capalbio"
Vermentino: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti
dal vitigno Vermentino per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di
detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca bianca, non aromatiche,
ottenute dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.
- "Capalbio" Sangiovese: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte
dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l'85%. Possono concorrere
alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca nera,
non aromatiche, ottenute da vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia
di Grosseto.
- "Capalbio" Cabernet Sauvignon: il vino deve essere
ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Cabernet Sauvignon per
almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo
del 15%, le uve a bacca nera, non aromatiche, ottenute da vitigni raccomandati
e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.
Art. 3.
La
zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Capalbio", ricade nella zona collinare e pedecollinare dell'area
sud della provincia di Grosseto e comprende parte dei territori amministrativi
dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano e Orbetello. La linea di delimitazione
inizia a Sud dal punto d'incontro del confine comunale del comune di Capalbio
con la ferrovia Grosseto-Roma e risale (in senso anti orario) ad Est e quindi
a Nord lungo detto confine comunale, entra poi nel comune di Manciano seguendo
la strada di bonifica n. 28 fino ad immettersi, in localita' Sgrillozzo, sulla
strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di casa Poggio Lepraio; prosegue
poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e casa Pinzuto e
quindi con la strada di bonifica n. 17, passante per casa del Lasco fino al fiume
Albegna. Da qui il confine segue il corso del fiume Albegna fino al guado della
Marianaccia, deviando ad Ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre
la strada di Colle Lupo fino al Molino Vecchio, risale a Nord-Est per la strada
di S. Andrea al Civilesco, discende verso Sud lungo la strada Magliano in Toscana-Barca
del Grazi, devia ad Ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale
di Magliano in Toscana fino ad incontrare la ferrovia Grosseto-Roma in prossimita'
della Fattoria del Collecchio, segue detta ferrovia verso Sud fino ad incontrare
la SP 81 in prossimita' del fiume Osa e la percorre sino ad oltrepassare il podere
n. 39 e devia a Sud-Est lungo la strada che porta a S. Donato centro. Aggira parte
del centro in senso antiorario e prosegue in direzione Sud-Ovest lungo la strada
che costeggia i poderi n. 23, n. 24 e n. 20 e si immette sulla SP 56 in prossimita'
del podere n. 26 passando per S. Donato e la percorre sino al ponte sul fiume
Albegna in prossimita' della Barca del Grazi; segue quindi il corso del fiume
risalendolo fino al centro agricolo dell'Alberone, scende verso Sud lungo la strada
interpoderale che conduce alla SS 74 maremmana, si immette su di essa dirigendosi
verso la costa tirrenica fino ad incrociare la linea ferroviaria Grosseto-Roma
che percorre sino al punto di partenza.
Art. 4.
Le condizioni
ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata
"Capalbio" devono essere quelle tradizionali della zona
e comunque tali da conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualita'. Sono esclusi i vigneti di fondo valle, in argille plioceniche, in
zone golenali o comunque in terreni umidi o che difettano di adeguata sistemazione
idraulicoagraria. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo di cui all'art.15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i
vigneti compresi nella fascia collinare e pedecollinare.
Per i nuovi impianti
ed i reimpianti la densita' media dei ceppi non puo' essere inferiore a 3.300
piante per ettaro.
Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione
di origine controllata "Capalbio" possono essere destinate alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata "Capalbio" Vin Santo, qualora i produttori
interessati optino per tale rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve
fatta alla competente camera di commercio.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelle tradizionali della zona
(spalliera
semplice e cordone speronato) e, comunque, atte a non modificare
le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle
forme di allevamento. La regione puo' consentire altre forme di allevamento qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi
sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo
alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:
Tipologia Produzione
uva T./Ha
Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo %
Rosso
. . . . . . . . .Tipologia Produzione uva T./Ha 11,0 Titolo alcolometrico volumico
naturale vol. minimo 10,50% vol.
Rosso Riserva . . .Tipologia Produzione uva
T./Ha 11,0 Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo 11,50% vol.
Sangiovese
. . . . . Tipologia Produzione uva T./Ha11,0 Titolo alcolometrico volumico naturale
vol. minimo 11,50% vol.
Cabernet Sauvignon . .Tipologia Produzione uva T./Ha
11,0 Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo11,50% vol.
Rosato .
. . . . . . . .Tipologia Produzione uva T./Ha 11,0 Titolo alcolometrico volumico
naturale vol. minimo 11,00% vol.
Bianco . . . . . . . . .Tipologia Produzione
uva T./Ha 11,5 Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo 10,00% vol.
VinSanto
(primadell'appassimento) Tipologia Produzione uva T./Ha 11,5 Titolo alcolometrico
volumico naturale vol. minimo10,00% vol.
Vermentino . . . . . Tipologia Produzione
uva T./Ha 11,5 Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo10,50% vol.
A
tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere
riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del
20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi.
Fermi restando i limiti di cui sopra, la resa per ettaro della
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto
alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Art. 5.
Le operazioni
di vinificazione, e di invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di
origine controllata "Capalbio" devono essere effettuate nell'ambito della zona
di produzione di cui all'art. 3. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito
del territorio amministrativo della provincia di Grosseto.
E' consentita la
correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. l, nei limiti stabiliti dalle
norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti
iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con
mosto concentrato rettificato e a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie
consentite.
La tipologia "Capalbio" rosato deve essere ottenuta con la vinificazione
"in rosato" delle uve rosse.
Nella vinificazione dei vini a D.O.C. "Capalbio"
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a
conferire
ai vini medesinii le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva
in vino non deve essere superiore, per i
vini a denominazione di origine controllata
"Capalbio" rosso, "Capalbio" rosso riserva, "Capalbio" Sangiovese, "Capalbio"
Cabernet Sauvignon, "Capalbio" rosato, "Capalbio" bianco e "Capalbio" Vermentino
al 70%, qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre il
75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata "Capalbio";
oltre detto limite percentuale decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.
Per la tipologia "Capalbio" rosso riserva e' obbligatorio l'invecchiamento di
almeno 2 anni, di cui 6 mesi minimo in botti di legno e l'immissione al consumo
non puo' avvenire prima del 1 di giugno del terzo anno successivo a quello di
produzione delle uve. Per le tipologie "Capalbio" Sangiovese, e "Capalbio" Cabernet
Sauvignon l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1 marzo dell'anno
successivo a quello di produzione delle uve. Per le tipologie "Capalbio" rosato,
"Capalbio" bianco e "Capalbio" Vermentino l'immissione al consumo non puo' avvenire
prima del 31 dicembre dell'anno di produzione delle uve.
Per la produzione
della tipologia "Capalbio" Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto
segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta
ad appassimento e puo' essere ammostata non prima del 1 dicembre dell'anno di
raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; il parziale appassimento
delle uve deve avvenire in locali idonei, ed e' ammessa anche una parziale disidratazione
con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al
26,6%; la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuate in recipienti
di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno
due anni; per il vino a denominazione di origine controllata "Capalbio" Vin Santo
la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca
al terzo anno di invecchiamento del vino; l'immissione al consumo non puo' avvenire
prima del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art.
6.
I vini a denominazione di origine controllata "Capalbio" all'atto dell'immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
"Capalbio"
rosso:
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
- odore:
vinoso caratteristico;
- sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidita'
totale minima: 5,0 g/l;
- estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Capalbio"
Sangiovese:
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
- odore:
ampio, vinoso;
- sapore: pieno, secco, giustamente tannico;
- titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidita' totale minima:
5,0 g/l;
- estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
"Capalbio"
rosato:
- colore: rosa piu' o meno intenso;
- odore: vinoso,
fruttato, fresco;
- sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;
- titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidita' totale minima:
5,0 g/l;
- estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
"Capalbio"
Cabernet Sauvignon:
- colore: rosso talvolta con riflessi violacei;
- odore: vinoso con note speziate tipiche;
- sapore: corposo, asciutto,
sapido, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto secco
netto mimmo: 22,0 g/l.
"Capalbio" rosso riserva:
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: ampio, vinoso;
- sapore: armonico, asciutto, sapido, giustamente
tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidita'
totale minima: 5,0 g/l;
- estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
"Capalbio"
bianco:
- colore: giallo paglierino scarico;
- odore: delicato,
fresco, fruttato;
- sapore: asciutto;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 10,50% vol.;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto
secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Capalbio" Vermentino:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico e fruttato;
- sapore: asciutto,
sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidita'
totale minima: 5,00 g/l;
- estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Capalbio"
Vin Santo:
- colore: dal giallo dorato fino all'ambrato intenso;
- profumo: etereo, intenso e caratteristico;
- sapore: armonico,
vellutato, rotondo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo per il
tipo secco: 16,00% vol. di cui massimo 2 da svolgere;
- titolo alcolometrico
volumico totale minimo per il tipo amabile: gradi 16,00% vol. di cui da 3 a 6
da svolgere;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto secco
minimo: 21,0 g/l;
- acidita' volatile massima: 1,60 g/l.
È'
facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidita' totale
e dell'estratto
secco netto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti
di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Art.
7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.
1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste
dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo
e non idonei a trarre in inganno il consumatore.Le indicazioni tendenti a specificare
l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni UE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nella
zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto, alle condizioni previste
dai decreti ministeriali 22 aprile 1992 e da successive modifiche od integrazioni.
Per le tipologie "Capalbio" riserva, e "Capalbio" Vin Santo, in etichetta, deve
figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art.
8.
I vini di cui all'art. l possono essere immessi al
consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri ad
eccezione
delle tipologie "Capalbio" Vin Santo e "Capalbio" rosso riserva, per le quali
sono consentite solo bottiglie di capacita' nominale non superiori a 0,750 lt.
In
collaborazione con: guide.supereva.com/vino/index.shtml