Disciplinari di produzione vini doc
docg
DOC "Monteregio di Massa Marittima"
A
cura di Giusy
Mauro
G. U. Repubblica italiana n. 242 del 15 ottobre 1994 Decreto
ministero Risorse agricole del 3 ottobre 1994
Denominazione
di origine controllata dei vini "Monteregio di Massa Marittima"
Disciplinare
di produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata
"Monteregio di Massa Marittima" è riservata ai vini rosso, rosso riserva, rosato,
bianco, Vermentino, novello e Vin santo che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine
controllata "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" puè essere integrata
dalle specificazioni occhio di pernice e/o riserva.
Articolo 2.
I
vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale,
la composizione ampelografica appresso specificata:
- "Monteregio
di Massa Marittima" rosso, riserva, rosato e novello: Sangiovese, minimo l'80%;
possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati
per la provincia di Grosseto, singolarmente nel limite del 10% o, congiuntamente,
non oltre il 20%.
- "Monteregio di Massa Marittima" bianco: Trebbiano
toscano, minimo il 50%;Vermentino, Malvasia bianca, Malvasia bianca di Candia
e Ansonica, da soli o congiuntamente, non oltre il 30%; possono concorrere altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto,
singolarmente nel limite del 15% o, congiuntamente, non oltre il 30%.
- "Monteregio
di Massa Marittima" Vermentino: Vermentino, minimo il 90%;possono concorrere
altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto,
non oltre il 10%.
- "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima": Trebbiano
toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo il 70%; possono concorrere
altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto,
da soli o congiuntamente, non oltre il 30%.
- "Vin santo di Monteregio
di Massa Marittima" occhio di pernice: Sangiovese, dal 50 al 70%; Malvasia
nera, dal 10 al 50%; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera,
raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, fino a un massimo del
30%.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" di
cui al precedente articolo 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella parte
nord della provincia di Grosseto inclusa nel territorio amministrativo dei comuni
di Massa Marittima e di Monterotondo Marittimo e in parte nei territori dei comuni
di Roccastrada, Gavorrano, Castiglione della Pescia, Scarlino e Follonica, con
esclusione del fondo valle.
Tale zona è così delimitata: la linea di delimitazione
inizia dal punto di incontro dei comuni di Massa Marittima, Montieri e Roccastrada
in prossimità del bivio di Meleta; prosegue in direzione sud-est per tutta la
strada provinciale n. 8 passando per gli abitati di Roccatederighi e Sassofortino,
attraversa la statale n. 73, segue il fondo dei Prati e Seguentina, continua per
il torrente Gretano, fino a incontrare la ferrovia Grosseto-Siena in località
Aratrice; prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest fino alla statale n.
73 in località Falsacqua, continua verso sud fino alla strada provinciale di Lattaia
in prossimità di Sticciano Stazione; piega quindi a ovest per Lattaia, fino alla
strada provinciale del Madonnino, ritorna a sud fino alla chiesa degli Olmini,
piega nuovamente a ovest lungo la strada delle Selvacce, costeggia il podere ex
Ente Maremma Santo Stefano, raggiungendo per la via di Pian del Bichi, il podere
Ginepraie in prossimità del ponte sul torrente Asina; da qui prosegue fino alla
strada provinciale n. 20 in prossimità del ponte sul fiume Bruna, passando per
la fattoria di Pian del Bichi, continua per le strade provinciali numeri 20 e
27 e per il fiume Sovata fino a incontrare la statale n. 1 Aurelia in località
Lupo; prosegue per la strada provinciale Castiglionese, entra sulla destra nella
strada della Morina fino a raggiungere l'incrocio con la strada che termina all'Ampio,
prosegue quindi verso Castiglione della Pescaia fino a incontrare il fossa La
Valle, lo segue costeggiando il bosco fino a raggiungere Val di Loro, da qui prende
la strada di Val Sona per arrivare a Castellaccio Prile e prosegue per la vecchia
strada fino a Tirli; continua per la strada di Sant'Anna fino al fosso Rigo in
prossimità del podere Follonica, entra nel comune di Gavorrano seguendo la strada
provinciale per il vallone del Terigi, raggiunge l'abitato di Caldana e prosegue
per la strada provinciale n. 82, fino a Gavorrano, attraversando il centro abitato
di Ravi; da Gavorrano località Cave, prosegue lungo la strada poderale adiacente
al bosco, attraversa i poderi Palaia, fattoria del Poderino e Biagioni, continua
attraversando il fossa Anguillara e il podere Cianello e raggiunge Scarlino a
quota 139; da Scarlino prosegue verso la zona 167 e podere Canali, raggiunge il
limite comunale sud seguendo la strada vicinale di Monte Muro, la valle dell'Uccelliera,
il fosso di Val Molina e quello Madonella, continua fino al fosso dei Laschi lungo
il limite comunale, raggiunge la strada provinciale del Casone, seguendo lo stesso
fosso Laschi, la strada statale n. 322 e la provinciale del Puntone, continua
per la strada del Casone, piega a est lungo il canale Allacciante, raggiunge la
strada statale n. 1 Aurelia in prossimità di Scarlino Stazione; prosegue lungo
l'Aurelia fino al bivio dei Rondelli, piega per la strada statale n. 349 verso
Massa Marittima, si immette nella strada Poderale in località San Giuseppe verso
il podere Cerrete, raggiunge il confine comunale di Massa Marittima, seguendo
la strada poderale al limite del bosco in località Tesorina; prosegue quindi per
il confine comunale di Massa Marittima e Monterotando Marittimo per ricangiungersi
al punta di partenza in prossimità del bivio di Meleta.
Articolo 4.
Le
condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" di cui
all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo
di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti
compresi nella fascia collinare e pedecollinare con sufficiente altitudine e buona
sistemazione idraulico-agraria. I sesti di impianto, le forme di allevamento e
i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati a comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I nuovi impianti e i
reimpianti devono prevedere un minima di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione
massima per ceppo non deve superare i 3 chilogrammi per le uve a bacca nera e
3,3 chilogrammi per quella a bacca bianca. Le uve provenienti dai vigneti iscritti
all'albo della denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima"
possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" e "Vin santo di Monte regio di Massa
Marittima" occhio di pernice, qualora i produttori interessati optino per tali
rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente Camera
di commercio. È vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per
ettaro in coltura specializzata non deve superare i q.li 100 per i vini a denominazione
di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" rosso, rosato e novella
e i q.li 110 per i vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di
Massa Marittima" bianco e Vermentino.
Per le tipologie Vin santo la resa massima
di uva per ettaro deve essere riportata a quella prevista per i vini di cui al
comma precedente. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché
la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. L'eccedenza
delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine
controllata. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata. in
rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo. Le uve fresche destinate
alla vinificazione devono assicurare ai tini di cui all'articolo 2 un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 10% per il vino "Monteregio di Massa Marittima" bianco,
del 10,5% per il vino "Monteregio di Massa Marittima" rosato, dell'11% per i vini
"Monteregio di Massa Marittima" rosso, Vermentino e novello.
Articolo
5.
Le operazioni di viniticazione, di conservazione e di invecchiamento
dei vini di cui all'articolo 2 devono essere effettuate nell'ambito dell'intero
territorio della provincia di Grosseto.
La resa massima dell'uva in vino finito
non deve essere superiore al 70% per i vini "Monteregio di Massa Marittima" bianco,
rosso, riserva e novella, al 65% per i vini "Monteregio di Massa Marittima" rosato
e Vermentino e al 35% dell'uva fresca (al terzo anno d'invecchiamento del vino)
per il "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" e "Vin santo di Monteregio
di Massa Marittima" occhio di pernice.
Nella vinificazione dei vini di cui
al comma precedente sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali
e costanti atte a conferire, ai vini medesimi, le loro peculiari caratteristiche.
Nella
vinificazione delle uve per il vino a denominazione di origine controllata "Monteregio
di Massa Marittima" rosato, l'eventuale contatto del mosto con le parti solide
deve essere limitata onde assicurare le caratteristiche di colore di cui all'articolo
6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima"
rosso, prodotto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo dell'11,5% è immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale
minimo del 12%, dopo un periodo d'invecchiamento di almeno due anni di cui almeno
sei mesi in botti di legno e tre mesi di affinamento in bottiglia, può portare
in etichetta la menzione riserva.
Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1°
gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione
di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" rossa, imbottigliato entro
il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta
con il termine novello purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo
la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e
commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa
vigente per questa tipologia di vino.
Nella vinificazione dei vini a denominazione
di origine controllata "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" e "Vin santo
di Monteregio di Massa Marittima" occhio di pernice, il tradizionale metodo di
vinificazione prevede quanto segue:
- l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita,
deve essere sottoposta a un appassimento naturale e può essere ammostata non prima
del 10 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
-
l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee (è ammessa una parziale
disidratazione con aria ventilata) fino a raggiungere un contenuto zuccherino
non inferiore al 26,6%;
- la conservazione e invecchiamento dei tipi "Vin santo
di Monteregio di Massa Marittima" deve avvenire in recipienti di legno (caratelli)
di capacità non superiore ai cinque ettolitri;
- l'immissione al consumo del
"Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" occhio di pernice non può avvenire
prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quella di produzione delle uve;
-
l'immissione al consumo del "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" riserva
non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di
produzione delle uve;
- al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto
deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.
Articolo
6.
I vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa
Marittima" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere rispettivamente
alle seguenti caratteristiche:
"Monteregio di Massa Marittima" rosso:
- colore: rosso rubino di buona intensità;
- odore: vinoso, fruttato;
- sapore: secco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,5%,
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto
minimo: 22 per mille.
"Monteregio di Massa Marittima" rosso riserva:
- colore: rubino di buona intensità tendente al granato
- odore: vinoso,
profumo intenso, fruttato
- sapore: secco, titolo alcolometrico volumico
totale minimo 12%
- acidita totale minima: 5, 5 per mille
- estratto
secco netto minimo: 22 per mille
"Monteregio di Massa Marittima"
rosato:
- colore: rosa di buona intensità
- odore: vinoso,
profumo intenso, fruttato
- sapore: secco
- titolo alcolometrico
volumico totale: minimo12%
- acidità totale minima: 5 per mille
- estratto
secco netto minimo: 18 per mille
"Monteregio di Massa Marittima"
bianco:
- colore: giallo paglierino tenue
- odore: intenso
delicato
- sapore: asciutto di media corposità
- titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11%
- acidità totale minima: 5,5 per mille
- estratto
secco netto minimo: 16 per mille
"Monteregio di Massa Marittima"
Vermentino:
- colore: paglierino brillante a volte con riflessi
verdognoli
- odore: delicato, caratteristico
- sapore: secco, morbido,
vellutato
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.5%
- acidità
totale minima: 5,5 per mille
- estratto secco netto minimo: 16 per mille
"Monteregio di Massa Marittima" novello:
- colore:
rosso rubino
- odore: vinoso, fruttato
- sapore: asciutto, leggermente
acidulo, sapido
zuccheri riduttori residui massimo: 6 gr/I - titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11%
- acidità totale minima: 5 per
mille
- estratto secco netto: minimo 20 per mille
Vin
santo Monteregio di Massa Marittima e Vin santo Monteregio di Massa Marittima
riserva:
- colore: dal paglierino al dorato, fino all'ambrato intenso;
- odore: eterea, intenso, caratteristico;
- sapore: armonico, vellutato,
con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;
- titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 16% di cui: per il tipo secco, almeno il 14% svolto e
un massimo del 2% da svolgere; per il titolo amabile, almeno il 13% svolto e un
minimo del 3% da svolgere;
- acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo
secco e 5 per mille nel tipo amabile;
- acidità volatile massima: 1,6 per
mille;
- estratto secco netto minimo: 21 per mille.
Vin
santo di Monteregia di Massa Marittima" occhio di pernice:
- colore:
da rosa intenso a rosa pallido;
- odore: caldo, intenso;
- sapore:
dolce, morbido, vellutato e rotondo;
- titolo alcolometrico volumico totale
minimo:16% di cui 14% svolto;
- acidità totale minima: 4 per mille;
- estratto
secco netto minimo: 26 per mille.
È Facoltà del ministro delle
Risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i
limiti minimi per acidità totale ed estratto secco netto.
Articolo 7.
Ai
vini a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 2 è vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
È
tuttavia consentita l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali e marchi privati non aventi signiticato laudativo e non idonei a trarre
in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività
agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina
e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Cee
nazionali in materia.
È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata
nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
il vino, così qualificato, è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti
ministeriali 22 aprile 1992.
Per tutti i tipi, in etichetta deve figurare obbligatoriamente
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
I
vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" devono
essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona
di capacità non superiore ai 5 litri.
I vini a denominazione di origine controllata
"Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" e "Vin santo di Monteregio di Massa
Marittima" occhio di pernice devono essere immessi al consumo esclusivamente in
bottiglie non superiori a 0,750 litri.
Articolo 9.
Chiunque
produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, con la
denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima", vini che
non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio
1992, n. 164.
In collaborazione con: guide.supereva.com/vino/index.shtml