Girando nei Borghi Italiani

Da non perdere

Denominazione di origine controllata del vino
"Monteregio di Massa Marittima"

 

Disciplinari di produzione vini doc docg

DOC "Monteregio di Massa Marittima"

A cura di Giusy Mauro

G. U. Repubblica italiana n. 242 del 15 ottobre 1994 Decreto ministero Risorse agricole del 3 ottobre 1994

Denominazione di origine controllata dei vini "Monteregio di Massa Marittima"

Disciplinare di produzione

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" è riservata ai vini rosso, rosso riserva, rosato, bianco, Vermentino, novello e Vin santo che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" puè essere integrata dalle specificazioni occhio di pernice e/o riserva.

Articolo 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata:

  • "Monteregio di Massa Marittima" rosso, riserva, rosato e novello: Sangiovese, minimo l'80%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, singolarmente nel limite del 10% o, congiuntamente, non oltre il 20%.
  • "Monteregio di Massa Marittima" bianco: Trebbiano toscano, minimo il 50%;Vermentino, Malvasia bianca, Malvasia bianca di Candia e Ansonica, da soli o congiuntamente, non oltre il 30%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, singolarmente nel limite del 15% o, congiuntamente, non oltre il 30%.
  • "Monteregio di Massa Marittima" Vermentino: Vermentino, minimo il 90%;possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, non oltre il 10%.
  • "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima": Trebbiano toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo il 70%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, da soli o congiuntamente, non oltre il 30%.
  • "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" occhio di pernice: Sangiovese, dal 50 al 70%; Malvasia nera, dal 10 al 50%; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, fino a un massimo del 30%.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" di cui al precedente articolo 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella parte nord della provincia di Grosseto inclusa nel territorio amministrativo dei comuni di Massa Marittima e di Monterotondo Marittimo e in parte nei territori dei comuni di Roccastrada, Gavorrano, Castiglione della Pescia, Scarlino e Follonica, con esclusione del fondo valle.
Tale zona è così delimitata: la linea di delimitazione inizia dal punto di incontro dei comuni di Massa Marittima, Montieri e Roccastrada in prossimità del bivio di Meleta; prosegue in direzione sud-est per tutta la strada provinciale n. 8 passando per gli abitati di Roccatederighi e Sassofortino, attraversa la statale n. 73, segue il fondo dei Prati e Seguentina, continua per il torrente Gretano, fino a incontrare la ferrovia Grosseto-Siena in località Aratrice; prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest fino alla statale n. 73 in località Falsacqua, continua verso sud fino alla strada provinciale di Lattaia in prossimità di Sticciano Stazione; piega quindi a ovest per Lattaia, fino alla strada provinciale del Madonnino, ritorna a sud fino alla chiesa degli Olmini, piega nuovamente a ovest lungo la strada delle Selvacce, costeggia il podere ex Ente Maremma Santo Stefano, raggiungendo per la via di Pian del Bichi, il podere Ginepraie in prossimità del ponte sul torrente Asina; da qui prosegue fino alla strada provinciale n. 20 in prossimità del ponte sul fiume Bruna, passando per la fattoria di Pian del Bichi, continua per le strade provinciali numeri 20 e 27 e per il fiume Sovata fino a incontrare la statale n. 1 Aurelia in località Lupo; prosegue per la strada provinciale Castiglionese, entra sulla destra nella strada della Morina fino a raggiungere l'incrocio con la strada che termina all'Ampio, prosegue quindi verso Castiglione della Pescaia fino a incontrare il fossa La Valle, lo segue costeggiando il bosco fino a raggiungere Val di Loro, da qui prende la strada di Val Sona per arrivare a Castellaccio Prile e prosegue per la vecchia strada fino a Tirli; continua per la strada di Sant'Anna fino al fosso Rigo in prossimità del podere Follonica, entra nel comune di Gavorrano seguendo la strada provinciale per il vallone del Terigi, raggiunge l'abitato di Caldana e prosegue per la strada provinciale n. 82, fino a Gavorrano, attraversando il centro abitato di Ravi; da Gavorrano località Cave, prosegue lungo la strada poderale adiacente al bosco, attraversa i poderi Palaia, fattoria del Poderino e Biagioni, continua attraversando il fossa Anguillara e il podere Cianello e raggiunge Scarlino a quota 139; da Scarlino prosegue verso la zona 167 e podere Canali, raggiunge il limite comunale sud seguendo la strada vicinale di Monte Muro, la valle dell'Uccelliera, il fosso di Val Molina e quello Madonella, continua fino al fosso dei Laschi lungo il limite comunale, raggiunge la strada provinciale del Casone, seguendo lo stesso fosso Laschi, la strada statale n. 322 e la provinciale del Puntone, continua per la strada del Casone, piega a est lungo il canale Allacciante, raggiunge la strada statale n. 1 Aurelia in prossimità di Scarlino Stazione; prosegue lungo l'Aurelia fino al bivio dei Rondelli, piega per la strada statale n. 349 verso Massa Marittima, si immette nella strada Poderale in località San Giuseppe verso il podere Cerrete, raggiunge il confine comunale di Massa Marittima, seguendo la strada poderale al limite del bosco in località Tesorina; prosegue quindi per il confine comunale di Massa Marittima e Monterotando Marittimo per ricangiungersi al punta di partenza in prossimità del bivio di Meleta.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedecollinare con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati a comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minima di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 3 chilogrammi per le uve a bacca nera e 3,3 chilogrammi per quella a bacca bianca. Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" e "Vin santo di Monte regio di Massa Marittima" occhio di pernice, qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente Camera di commercio. È vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i q.li 100 per i vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" rosso, rosato e novella e i q.li 110 per i vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" bianco e Vermentino.
Per le tipologie Vin santo la resa massima di uva per ettaro deve essere riportata a quella prevista per i vini di cui al comma precedente. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata. in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo. Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai tini di cui all'articolo 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% per il vino "Monteregio di Massa Marittima" bianco, del 10,5% per il vino "Monteregio di Massa Marittima" rosato, dell'11% per i vini "Monteregio di Massa Marittima" rosso, Vermentino e novello.

Articolo 5.

Le operazioni di viniticazione, di conservazione e di invecchiamento dei vini di cui all'articolo 2 devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Grosseto.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini "Monteregio di Massa Marittima" bianco, rosso, riserva e novella, al 65% per i vini "Monteregio di Massa Marittima" rosato e Vermentino e al 35% dell'uva fresca (al terzo anno d'invecchiamento del vino) per il "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" e "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" occhio di pernice.
Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire, ai vini medesimi, le loro peculiari caratteristiche.
Nella vinificazione delle uve per il vino a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" rosato, l'eventuale contatto del mosto con le parti solide deve essere limitata onde assicurare le caratteristiche di colore di cui all'articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" rosso, prodotto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% è immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%, dopo un periodo d'invecchiamento di almeno due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno e tre mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione riserva.
Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" rossa, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine novello purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" e "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" occhio di pernice, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
- l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta a un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 10 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
- l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee (è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata) fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
- la conservazione e invecchiamento dei tipi "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque ettolitri;
- l'immissione al consumo del "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" occhio di pernice non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quella di produzione delle uve;
- l'immissione al consumo del "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;
- al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.

Articolo 6.

I vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere rispettivamente alle seguenti caratteristiche:

"Monteregio di Massa Marittima" rosso:

  • colore: rosso rubino di buona intensità;
  • odore: vinoso, fruttato;
  • sapore: secco;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%,
  • acidità totale minima: 5 per mille;
  • estratto secco netto minimo: 22 per mille.

"Monteregio di Massa Marittima" rosso riserva:

  • colore: rubino di buona intensità tendente al granato
  • odore: vinoso, profumo intenso, fruttato
  • sapore: secco, titolo alcolometrico volumico totale minimo 12%
  • acidita totale minima: 5, 5 per mille
  • estratto secco netto minimo: 22 per mille

"Monteregio di Massa Marittima" rosato:

  • colore: rosa di buona intensità
  • odore: vinoso, profumo intenso, fruttato
  • sapore: secco
  • titolo alcolometrico volumico totale: minimo12%
  • acidità totale minima: 5 per mille
  • estratto secco netto minimo: 18 per mille

"Monteregio di Massa Marittima" bianco:

  • colore: giallo paglierino tenue
  • odore: intenso delicato
  • sapore: asciutto di media corposità
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%
  • acidità totale minima: 5,5 per mille
  • estratto secco netto minimo: 16 per mille

"Monteregio di Massa Marittima" Vermentino:

  • colore: paglierino brillante a volte con riflessi verdognoli
  • odore: delicato, caratteristico
  • sapore: secco, morbido, vellutato
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.5%
  • acidità totale minima: 5,5 per mille
  • estratto secco netto minimo: 16 per mille

"Monteregio di Massa Marittima" novello:

  • colore: rosso rubino
  • odore: vinoso, fruttato
  • sapore: asciutto, leggermente acidulo, sapido
    zuccheri riduttori residui massimo: 6 gr/I
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%
  • acidità totale minima: 5 per mille
  • estratto secco netto: minimo 20 per mille


Vin santo Monteregio di Massa Marittima e Vin santo Monteregio di Massa Marittima riserva:

  • colore: dal paglierino al dorato, fino all'ambrato intenso;
  • odore: eterea, intenso, caratteristico;
  • sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui: per il tipo secco, almeno il 14% svolto e un massimo del 2% da svolgere; per il titolo amabile, almeno il 13% svolto e un minimo del 3% da svolgere;
  • acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;
  • acidità volatile massima: 1,6 per mille;
  • estratto secco netto minimo: 21 per mille.


Vin santo di Monteregia di Massa Marittima" occhio di pernice:

  • colore: da rosa intenso a rosa pallido;
  • odore: caldo, intenso;
  • sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo:16% di cui 14% svolto;
  • acidità totale minima: 4 per mille;
  • estratto secco netto minimo: 26 per mille.


È Facoltà del ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi per acidità totale ed estratto secco netto.

Articolo 7.

Ai vini a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
È tuttavia consentita l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi signiticato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Cee nazionali in materia.
È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.
Per tutti i tipi, in etichetta deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8.

I vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore ai 5 litri.
I vini a denominazione di origine controllata "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" e "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" occhio di pernice devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie non superiori a 0,750 litri.

Articolo 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, con la denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima", vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

In collaborazione con: guide.supereva.com/vino/index.shtml

 
www.girando.it
Autore Fabio Montagnani
webmaster@girando.it
Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2017
Pagine viste

dal 26 ottobre 2000