Disciplinari di produzione vini doc
docg
DOC "Morellino di Scansano"
A cura di
Giusy
Mauro
G.U. Repubblica italiana n. 92 del 4 Aprile 1978. Decreto
del presidente della Repubblica del 6 gennaio 1978
Denominazione
di origine controllata del vino "Morellino di Scansano"
Modificato dal D.m.
7 Gennaio 1997.
Disciplinare di produzione
Articolo
1
La denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano"
è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il
vino '"Morellino di Scansano" deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese.
Possono concorrere
alla produzione del "Morellino di Scansano" anche le uve provenienti da vitigni
a frutto nero "raccomandati" e/o "autorizzati" per la provincia di Grosseto
e presenti nei vigneti fino a un massimo complessivo del 15%.
Articolo
3
Le uve destinate alla produzione del vino "Morellino di Scansano"
debbono essere prodotte nell'interno della zona comprendente la fascia collinare
della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero
territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali
di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico Semproniano e Roccalbegna.
Tale
zona è così delimitata:
dall'incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano
e Roccalbegna, il limite segue verso nord il torrente Fiascone fino alla fattoria
degli Usi, continua lungo la strada interna del podere Marrucheta nei pressi del
podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il fiume
Albegna, lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in comune
di Semproniano a quota 470. Da qui volge a est, incontra la strada provinciale
della Follonata, continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a
sud e si inoltra nel comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato
di Poggio Capanne. Da questa località, la linea di delimitazione scende ancora
a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino a incontrare nuovamente la strada
provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso
di detto fosso fino a quota 191, continua a sud per la strada Camporeccia fino
all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la strada statale n. 323, continua,
deviando a sud-ovest, lungo la vecchia strada Dogana e raggiunge la fattoria Cavallini.
Per la strada dei Laschi arriva nuovamente al fiume Albegna in corrispondenza
della confluenza del fosso Vivaio. A questo punto detta linea di delimitazione
segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Marianaccia e, deviando a
ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di
Lupo fino a Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la strada di S.Andrea al Civilesco,
ridiscende verso sud per la strada Magliano in Toscana Barca del Grazi devia a
ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in
Toscana fino a incrociare la strada statale n.1 Aurelia. Entrando nel comune di
Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta strada statale Aurelia
fino al bivio di Scansano in località Spadino, prosegue per la strada Scansanese
fino a incontrare il limite amministrativo del comune di Scansano in località
Magliano seguendolo fino a incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta
strada interessando il comune di Campagnatico, fino alla fattoria del Granaione;
prosegue quindi a est, lungo la strada poderale per il Coppaio e Camposasso e
si collega al limite comunale di Scansano in prossimità del podere Repenti in
agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano,
Manciano e Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.
Articolo
4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Morellino di Scansano" devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche.
Sono,
pertanto, da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione
con esclusione di quelli di fondovalle.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento
e i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati e, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
È vietata ogni
pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la
produzione del vino "Morellino di Scansano" non deve essere superiore a q.li
120 per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo
sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie
coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché
la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi.
La
resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Articolo
5.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11.
Nella vinificazione
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire
al vino le sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione e
di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione
delle uve, delimitata nel precedente articolo 3.
Articolo 6.
Il
vino "Morellino di Scansano" all'atto dell'immissione al consumo
deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino
tendente al granato con l'invecchiamento
- odore: vinoso e, dopo l'invecchiamento,
profumato, etereo, intenso, gradevole, fine
- sapore: asciutto, austero,
caldo, leggermente tannico
- gradazione alcolica minima: 11,5
- acidità
totale minima: 5 per mille
- estratto secco netto minimo: 22 per mille
È facoltà del ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
di modificare, con proprio decreto, i minimi sopra indicati per l'acidità totale
e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino "Morellino di
Scansano" prodotto con uve aventi una gradazione alcolica complessiva
minima naturale di 11 ,5 se sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore
ad anni due, di cui almeno uno in botti preferibilmente di rovere, e immesso al
consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di 12 può portare in etichetta
la menzione "riserva".
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio
successivo all' annata di produzione delle uve. Sulle bottiglie e altri recipienti
contenenti il vino "Morellino di Scansano" può figurare l'annata di produzione
delle uve purchè veritiera e documentabile. Tale indicazione è comunque sempre
obbligatoria per il tipo "riserva".
Articolo 8
Alla
denominazione "Morellino di Scansano" è vietata qualsiasi qualificazione
aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "superiore",
"extra fine", "scelto", "selezionato" o simili.
E altresì vietato
l'uso in aggiunta alla denominazione "Morellino di Scansano" di indicazioni geografiche
e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e località
comprese nella zona delimitata di cui al precedente articolo 3.
È tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno
l'acquirente.
Articolo 9.
Chiunque
produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano", vini che non rispondono
alle condizioni e ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'articolo
28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.
In collaborazione con: guide.supereva.com/vino/index.shtml