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Denominazione di origine controllata del vino
"Morellino di Scansano"

 

Disciplinari di produzione vini doc docg

DOC "Morellino di Scansano"

A cura di Giusy Mauro

G.U. Repubblica italiana n. 92 del 4 Aprile 1978. Decreto del presidente della Repubblica del 6 gennaio 1978

Denominazione di origine controllata del vino "Morellino di Scansano"
Modificato dal D.m. 7 Gennaio 1997.

Disciplinare di produzione

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Il vino '"Morellino di Scansano" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese.
Possono concorrere alla produzione del "Morellino di Scansano" anche le uve provenienti da vitigni a frutto nero "raccomandati" e/o "autorizzati" per la provincia di Grosseto e presenti nei vigneti fino a un massimo complessivo del 15%.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino "Morellino di Scansano" debbono essere prodotte nell'interno della zona comprendente la fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico Semproniano e Roccalbegna.
Tale zona è così delimitata:
dall'incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso nord il torrente Fiascone fino alla fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del podere Marrucheta nei pressi del podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il fiume Albegna, lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge a est, incontra la strada provinciale della Follonata, continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa località, la linea di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino a incontrare nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota 191, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la strada statale n. 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia strada Dogana e raggiunge la fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del fosso Vivaio. A questo punto detta linea di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Marianaccia e, deviando a ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di Lupo fino a Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la strada di S.Andrea al Civilesco, ridiscende verso sud per la strada Magliano in Toscana Barca del Grazi devia a ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino a incrociare la strada statale n.1 Aurelia. Entrando nel comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta strada statale Aurelia fino al bivio di Scansano in località Spadino, prosegue per la strada Scansanese fino a incontrare il limite amministrativo del comune di Scansano in località Magliano seguendolo fino a incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il comune di Campagnatico, fino alla fattoria del Granaione; prosegue quindi a est, lungo la strada poderale per il Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimità del podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Morellino di Scansano" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione di quelli di fondovalle.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Morellino di Scansano" non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Articolo 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente articolo 3.

Articolo 6.

Il vino "Morellino di Scansano" all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

  • colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento
  • odore: vinoso e, dopo l'invecchiamento, profumato, etereo, intenso, gradevole, fine
  • sapore: asciutto, austero, caldo, leggermente tannico
  • gradazione alcolica minima: 11,5
  • acidità totale minima: 5 per mille
  • estratto secco netto minimo: 22 per mille

È facoltà del ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Articolo 7.

Il vino "Morellino di Scansano" prodotto con uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11 ,5 se sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botti preferibilmente di rovere, e immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di 12 può portare in etichetta la menzione "riserva".
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all' annata di produzione delle uve. Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino "Morellino di Scansano" può figurare l'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile. Tale indicazione è comunque sempre obbligatoria per il tipo "riserva".

Articolo 8

Alla denominazione "Morellino di Scansano" è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra fine", "scelto", "selezionato" o simili.
E altresì vietato l'uso in aggiunta alla denominazione "Morellino di Scansano" di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata di cui al precedente articolo 3.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.

Articolo 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano", vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.

In collaborazione con: guide.supereva.com/vino/index.shtml

 
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Autore Fabio Montagnani
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Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2017
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