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Disciplinari di produzione vini doc docgDOC "Parrina"A cura di Giusy Mauro G.U. Repubblica italiana n. 200 del 26 Agosto 1993. Decreto ministero Agricoltura e Foreste del 2 agosto 1993 Denominazione di origine controllata dei vini "Parrina" Ha sostituito il Dpr 11 agosto
1971 (modificato dal Dpr 11 luglio 1986). Disciplinare di produzione Articolo 1. La denominazione di origine controllata "Parrina è riservata ai vini rossi, bianchi e rosati, che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 2. I vini 'Parrina" rosso e rosato devono essere ottenuti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Sangiovese: almeno il 70%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, raccomandati o autorizzati nella provincia di Grosseto, presi da soli o congiuntamente per la restante parte. Il vino "Parrina" bianco deve essere ottenuto
da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Articolo 3. Le uve devono essere prodotte nella zona
di produzione che comprende parte del territorio comunale di Orbetello Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Parrina" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. È vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la pro-duzione dei vini a denominazione di origine con-trollata "Parrina" rosso e rosato non deve essere superiore a q.Ii 90 di uve per ettaro in coltura specializzata e per la produzione del vino "Parrina' bianco non deve essere superiore a q.li 100 di uve per ettaro in coltura specializzata. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La Regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Parrina" rosso, rosato e bianco un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell' 11% e per la tipologia riserva un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 12%. Articolo 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono
essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente
articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni
di Orbetello e di Capalbio. La resa massima delle uve in vino per tutti i tipi
della denominazione di origine controllata "Parrina" non deve essere superiore
al 70%. Oualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza
non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. La vinificazione della
tipologia rosato dovrà avvenire con breve contatto con le parti solide e sgrondatura
soffice. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali
e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche. Articolo 6 Il vino Parrina rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Il vino Parrina bianco all'atto dell' immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Il vino Parrina rosato all'atto dell' immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
È facolta del ministro delle Risorse agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati per l'acidita totale e l'estratto secco netto. Articolo 7. In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata
"Parrina" rosso la specificazione di tipologia "riserva" deve figurare in etichetta
al di sotto della dicitura "deno-minazione di origine controllata" e pertanto
non può essere intercalata tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine
"Parrina". In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri
di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine
"Parrina", della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica. Articolo 8 I contenitori in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata "Parrina" rosso "riserva" in vista della vendita debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di pregio e pertanto essere chiusi con tappo di sughero e capsula. Articolo 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Parrina" vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992. n. 164. In collaborazione con: guide.supereva.com/vino/index.shtml
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