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Denominazione di origine controllata del vino
"Parrina"

 

Disciplinari di produzione vini doc docg

DOC "Parrina"

A cura di Giusy Mauro

G.U. Repubblica italiana n. 200 del 26 Agosto 1993. Decreto ministero Agricoltura e Foreste del 2 agosto 1993

Denominazione di origine controllata dei vini "Parrina"

Ha sostituito il Dpr 11 agosto 1971 (modificato dal Dpr 11 luglio 1986).
Modificato dal D.m. 12 gennaio 1994, dal D.m. 8 settembre 1997.
Rettifica G. U. n. 276 del 26 novembre 1997.

Disciplinare di produzione

Articolo 1.

La denominazione di origine controllata "Parrina è riservata ai vini rossi, bianchi e rosati, che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.

I vini 'Parrina" rosso e rosato devono essere ottenuti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Sangiovese: almeno il 70%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, raccomandati o autorizzati nella provincia di Grosseto, presi da soli o congiuntamente per la restante parte.

Il vino "Parrina" bianco deve essere ottenuto da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Trebbiano toscano (Procanico): dal 30 al 50%; Ansonica e/o chardonnay: dal 30 al 50%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, presi da soli o congiuntamente fino a un massimo del 20%.

Articolo 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte del territorio comunale di Orbetello
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla Fornace Bartolini sita nei pressi della stazione ferroviaria di Albinia la linea di delimitazione segue il corso del torrente Radicata dalla statale n. 74 fino al ponte del fosso del Magione nei pressi della località Priorato, segue detto torrente Magione fino a quota 6 e quindi, verso nord-est, per 750 metri la strada poderale che conduce alla fattoria La Polverosa per raggiungere al km 6,700 la strada statale maremmana n. 74, dopo aver costeggiato il limite orientale del campo di aviazione. Segue detta strada statale n. 74 fino al km 8 e, piegando a destra, continua lungo la strada doganale fino alla quota 14 in prossimità della sorgente del fosso Magione. Dalla quota 14, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue le pendici delle colline rocciose di Poggio Raso, Poggio Spocciatoio e Poggio Pratino, fino a raggiungere la strada poderale che collega il Priorato con la Torretta. Da detta strada sale verso la cresta del Poggio Pratino e, con una linea spezzata che tocca - prima verso sud e poi verso ovest - le quote 99, 166, 153,174 (Poggio della Fata), 165,154, 77 (Poggio Fornace), giunge alla strada di Vecchia Dogana presso il casale Terra Nuova e successivamente al casale Tiberini. Di qui segue la strada vicinale che passa per Cerreto, toccando il casale Guglielmina, fino a incontrare la strada vicinale che conduce alla cantoniera del Ramo per poi continuare lungo la strada costruita dall'Ente Maremma, che corre quasi parallela alla ferrovia Roma-Pisa dalla suddetta cantoniera del Ramo fino alla Fornace Bartolini, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Parrina" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. È vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la pro-duzione dei vini a denominazione di origine con-trollata "Parrina" rosso e rosato non deve essere superiore a q.Ii 90 di uve per ettaro in coltura specializzata e per la produzione del vino "Parrina' bianco non deve essere superiore a q.li 100 di uve per ettaro in coltura specializzata. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La Regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Parrina" rosso, rosato e bianco un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell' 11% e per la tipologia riserva un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 12%.

Articolo 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di Orbetello e di Capalbio. La resa massima delle uve in vino per tutti i tipi della denominazione di origine controllata "Parrina" non deve essere superiore al 70%. Oualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. La vinificazione della tipologia rosato dovrà avvenire con breve contatto con le parti solide e sgrondatura soffice. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Il vino "Parrina" rosso riserva deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Il vino "Parrina" rosso non può essere immesso al consumo prima del1° Giugno successivo alla vendemmia.

Articolo 6

Il vino Parrina rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • colore: rosso rubino
  • odore: delicato, gradevole
  • sapore: asciutto, armonico, vellutato
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
  • acidità totale minima: 5 per mille
  • estratto secco netto minimo: 20 per mille

Il vino Parrina bianco all'atto dell' immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • colore: giallo paglierino leggermente dorato
  • odore: vinoso fine profumato persistente
  • sapore: secco ma vellutato con leggero retrogusto amarognolo
  • titolo: alcolometrico volumico totale minimo 11,5 %
  • acidità totale minima: 5 per mille
  • estratto secco netto minimo: 16 per mille

Il vino Parrina rosato all'atto dell' immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • colore: rosato brillante
  • odore: delicato con caratteristiche eleganti
  • sapore: asciutto rotondo fresco armonico
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%
  • acidità totale minima 5 per mille
  • estratto secco netto minimo 17 per mille


Il vino Parrina rosso riserva deve avere all' atto dell' immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

  • colore rosso rubino tendente al granato
  • odore profumo intenso bouquet pieno e complesso
  • sapore asciutto austero notevole carattere
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo 125%
  • acidità totale minima 5 per mille
  • estratto secco netto minimo 23 per mille

È facolta del ministro delle Risorse agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati per l'acidita totale e l'estratto secco netto.

Articolo 7.

In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata "Parrina" rosso la specificazione di tipologia "riserva" deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura "deno-minazione di origine controllata" e pertanto non può essere intercalata tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine "Parrina". In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Parrina", della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Parrina" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali. marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Cee e nazionali in materia. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località dalle quali eflettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Parrina" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile; tuttavia tale indicazione è obbligatoria per la designazione del "Parrina" rosso "riserva".

Articolo 8

I contenitori in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata "Parrina" rosso "riserva" in vista della vendita debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di pregio e pertanto essere chiusi con tappo di sughero e capsula.

Articolo 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Parrina" vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992. n. 164.

In collaborazione con: guide.supereva.com/vino/index.shtml

 
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Autore Fabio Montagnani
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Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2017
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dal 26 ottobre 2000