Disciplinari di produzione vini doc
docg
DOC "Sovana"
A cura di Giusy
Mauro
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 24-11-1999
MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 12 novembre 1999
Modificazioni
ed integrazioni al testo del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Sovana" riconosciuta con decreto ministeriale 20 maggio
1999.
IL DIRETTORE GENERALE
del comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,
n.930, contenente le norme per la tutela delle enominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni
di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto
il decreto ministeriale 20 maggio 1999 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione
di origine controllata dei vini "Sovana" ed approvato il relativo disciplinare
di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1999 - serie generale
- n. 126; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999,
recante "Nuove denominazioni del Ministero e del Ministro delle
politiche agricole
e forestali"; Vista la nota della regione Toscana n. 103/30493 del 5 ottobre 1999,
con la quale vengono manifestati alcuni dubbi interpretativi in merito alle tipologie
di prodotto di cui agli articoli 1, 2,4, 5 e 6 del testo del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini "Sovana"; Visto il parere
positivo espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella
riunione del 21e 22 ottobre 1999, in merito agli emendamenti presentati dalla
regione Toscana, relativi ai succitati articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del disciplinare
di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sovana"; Ritenuto
pertanto di dover procedere, su espresso mandato del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, alle modifiche ed integrazioni dei suddetti articoli;
Decreta:
Articolo unico
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Sovana", allegato al decreto ministeriale 20
maggio 1999 è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -serie generale - n. 126 del
1 giugno 1999, viene modificato agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6, gli stessi sono
sostituiti integralmente dal testo appresso riportato.
Restano invariati gli
articoli 3, 7 e 8 del testo del disciplinare di produzione nonche' tutte le disposizioni
contenute nel
decreto 20 maggio 1999 relative al "riconoscimento della denominazione
di origine controllata dei vini ''Sovana''".
Roma, 12 novembre 1999
Il direttore
generale: Di Salvo
ALLEGATO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SOVANA"
Art. 1.
La
denominazione di origine controllata "Sovana" e' riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti previsti dal
presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie: rosso, rosso superiore, rosso riserva e rosato.
Per
le tipologie "Sovana" rosso superiore e "Sovana" rosso riserva e' consentita,
qualora ricorrano i requisiti di cui al successivo art. 2, la menzione di uno
dei seguenti vitigni: Sangiovese, Aleatico, Cabernet Sauvignon, Merlot.
Art.
2.
I vini a denominazione di origine controllata "Sovana" devono essere
ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente
composizione ampelografica: vini rosso, rosso superiore e rosato (senza la specificazione
del vitigno):
Sangiovese: almeno il 50%. Possono concorrere alla produzione
di detti vini le uve dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e
autorizzati nella provincia di Grosseto e prodotte nella zona di produzione delimitata
nel
successivo art. 3 fino ad un massimo del 50%.
I vini a denominazione di origine
controllata "Sovana" rosso superiore e "Sovana" rosso riserva, con la menzione
di uno dei
seguenti vitigni: Sangiovese, Aleatico, Cabernet Sauvignon e Merlot,
devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno
l'85%. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, le uve dei vitigni a bacca
rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.
Art.
3 (Invariato)
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura
dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Sovana" devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte
a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole
giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente
soleggiati. La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione
delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i
reimpianti la densita' dei ceppi non puo' essere inferiore a 3.300 piante ad ettaro.
I sesti di impianto, le forme di allevamento consentiti sono quelli
gia' in
uso nella zona.
E' vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura.
E'
consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro
ed il titolo alcolometrico
volumico minimo naturale sono le seguenti:
Tipologia
"Sovana"
Rosso e rosato: Produzione uva tonn./Ha11 Titolo alcolometrico
volumico naturale minimo10,50 vol.
Rossosuperiore e rosso superiore con la
menzione del vitigno: Produzione uva tonn./Ha 9 Titolo alcolometrico volumico
naturale minimo11,50 vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti
e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata
"Sovana" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione
massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione
ed invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione
di cui al precedente art. 3.
L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'intera
provincia di Grosseto. Qualora le uve dei vigneti esistenti in ambito aziendale
vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art.1
e' consentito destinare, tramite scelta vendemmiale, una parte delle uve alla
produzione della tipologia "rosso" e della tipologia "rosato" purche' risultino
rispettati i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate
separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto
destinate ad altra tipologia. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini
di cui all'art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e
nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione
delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato
o a mezzo di altre tecnologie consentite.
La tipologia "rosato" deve essere
ottenuta con la vinificazione in "rosato" delle uve a bacca rossa.
La resa
massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Tipologia
"Sovana"
Rosso e rosato: Resa uva/vino70% Produzione massima tonn./Ha
vino/ettaro77 hl
Rossosuperiore e rosso superiore con la menzione del vitigno:
Resa uva/vino70% Produzione massima tonn./Ha vino/ettaro 63 hl
Qualora la resa
uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non oltre il 75%, anche se la produzione
ad ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata "Sovana". Oltre detto limite
percentuale
decade il diritto alla denominazione di originecontrollata "Sovana" per tutta
la partita.
I vini a denominazione di origine controllata "Sovana" rossi, ottenuti
da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale di 11,5%
possono essere designati con la qualificazione "Superiore".
I vini a denominazione
di origine controllata "Sovana" rosso superiore e "Sovana" rosso superiore con
la specificazione del
vitigno che sono stati oggetto di invecchiamento in botti
di legno per un periodo non inferiore a 24 mesi e di affinamento in bottiglia
per un periodo non inferiore a 6 mesi, possono optare per la qualificazione "Riserva".
Per
i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla
data per ciascuno di essi di seguito indicata:
Tipologia Data
Rosato
1 gennaio (anno successivo alla vendemmia)
Rosso 1 marzo (anno successivo alla
vendemmia)
Rosso superioree rosso 1 giugno (anno successivo alla vendemmia)
superiore
con la
menzione di vitigno
Rosso riserva e rosso 1 maggio (30 mesi dal 1
novembre dell'anno
riserva con la menzio- di vendemmia)
ne di vitigno
Art.
6.
I vini a denominazione di origine controllata "Sovana" all'atto
dell'immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
"Sovana"
rosso:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: vinoso;
sapore:
armonico ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20
g/l.
"Sovana" rosso superiore o "Sovana" rosso riserva:
- colore: rosso intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore:
vinoso, intenso e caratteristico che si affina nel corsodell'invecchiamento;
- sapore:
corposo, armonico, asciutto;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,50 g/l;
- estratto secco
netto minimo: 22 g/l.
"Sovana" Sangiovese superiore o "Sovana"
Sangiovese riserva:
- colore: rosso rubino tendente al granato con
l'invecchiamento;
- odore: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia
e viola;
- sapore: asciutto, corposo, armonico;
- titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,50 g/l;
- estratto secco netto minimo: 22 g/l.
"Sovana" Aleatico
superiore o "Sovana" Aleatico riserva:
- colore: rosso rubino di
buona intensita';
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: armonico
ed equilibrato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
di cuialmeno 9,50 svolti;
- acidita' totale minima: 4,50 g/l;
- estratto
secco netto minimo: 22 g/l.
"Sovana" Cabernet Sauvignon superiore
o "Sovana" Cabernet Sauvignon riserva:
- colore: rosso intenso con
riflessi violacei, tendenti al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso
con note speziate;
- sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidita'
totale minima: 4,50 g/l;
- estratto secco netto minimo: 22 g/l.
"Sovana"
Merlot superiore o "Sovana" Merlot riserva:
- colore: rosso con
riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: tipico
con note fruttate;
- sapore: ampio e vellutato;
- titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,50 g/l;
- estratto secco netto minimo: 20 g/l.
"Sovana" Rosato:
- colore: rosato con riflessi rosso rubino;
- odore: vinoso, delicato,
con intense note fruttate;
- sapore: armonioso, leggermente acidulo;
- titolo
alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;
- acidita' totale minima:
5,00 g/l;
- estratto secco netto minimo: 16 g/l.
E' facolta'
del Ministero per le politiche agricole, Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazione di origini e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco
netto con proprio decreto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti
di legno il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
Art.
7 (Invariato)
Art. 8 (Invariato)
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 01-06-1999
DECRETO 20 maggio 1999
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Sovana"
ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
IL DIRIGENTE
capo
della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei
vini e responsabile del procedimento
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n.930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni
di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento
recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine
dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati,
della predetta legge;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge
10 febbraio 1992, n. 164;
Vista la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento
della denominazione di origine controllata "Sovana", presentata dalla
federazione
provinciale coldiretti di Grosseto, dalla Confederazione italiana agricoltori
di Grosseto e dalla Confagricoltura unione provinciale agricoltori di Grosseto,
fatta propria dall'amministrazione provinciale di Grosseto e corredata dal parere
della
regione Toscana; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare
di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sovana", pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1999; Ritenuto pertanto necessario
doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Sovana"
e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento,
in conformita' al parere espresso e
alla proposta formulata dal sopracitato
Comitato; Considerato che l'art. 4 del regolamento 20 aprile 1994, n. 348,
concernente
la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione
dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano
approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del
procedimento;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine
controllata "Sovana" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Sovana"
e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel disciplinare di produzione di cui al comina 1 del presente articolo le cui
norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.
Art. 2.
I
soggetti che intendono pone in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini
con la denominazione di origine controllata
"Sovana", sono tenuti ad effettuare
la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro il sessantesimo giorno dalla
data di
pubblicazione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme
relative all'albo dei
vigneti ed alla denuncia delle uve.
Art. 3.
I vigneti denunciati
ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 1999, possono essere iscritti
a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, risultino
sufficientemente
documentati, pur non essendo ancora stati effettuati, per impossibilita' tecnica,
gli accertamenti di idoneita'
previsti dalla normativa vigente.
Art.
4.
Possono essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo massimo
di tre anni a partire dalla vendemmia 1999, anche le
superfici vitate nel cui
ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione
purche' la presenza, in detti vigneti, di viti diverse
da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del
totale
della base ampelografica medesima, in conformita' delle attuali disposizioni delle
normative U.E.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di
cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora
i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti,
le modifiche necessarie per
uniformare la loro composizione ampelografica alle
disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione,
dandone
immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura,
ai fini dell'effettuazione
degli accertarnenti tecnici di idoneita'. I vigneti
di cui al comma precedente, che a seguito dell'effettuazione degli accertamenti
tecnici, non risultino conformi all'unito disciplinare, sono cancellati d'ufficio
dal relativo albo.
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita
o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di
origine
controllata "Sovana" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso
disciplinare.
Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 20
maggio 1999
Il dirigente: Camilla
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA "SOVANA"
Art. 1.
La
denominazione di origine controllata "Sovana" e' riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie: rosso, rosso superiore, rosso riserva e rosato.
Per
le prime tre tipologie, in luogo della indicazione rosso, e' consentita, quando
ricorrono i requisiti di cui al successivo
articolo, la menzione dei seguenti
vitigni: Sangiovese, Aleatico, Cabernet Sauvignon, Merlot.
Art. 2.
I
vini a denominazione di origine controllata "Sovana" devono essere ottenuti dalle
uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
vini rosso, rosso superiore e rosato (senza la specificazione
di vitigno):
Sangiovese: almeno il 50%. Possono concorrere alla produzione
di detti vini le uve dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati nella provincia di Grosseto e prodotte nella zona di produzione delimitata
nel successivo art. 3 fino ad un massimo del 50%.
I vini a D.O.C. "Sovana"
rosso superiore con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Sangiovese, Aleatico,
Cabernet Sauvignon, Merlot, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti
vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve
dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Grosseto.
Art. 3.
La zona di produzione delle
uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Sovana"
e' collocata all'interno della provincia di Grosseto e comprende per intero i
comuni di Pitigliano, Sorano e parte del comune di
Manciano.
La delimitazione
inizia: a nord dall'incrocio dei comuni di Sorano, Semproniano e Manciano, prosegue
a ovest lungo
il limite comunale di Manciano fino alla strada provinciale della
Follonata. Scende a sud inoltrandosi nel comune di Manciano, per la vecchia strada
fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa localita' la linea di delimitazione
scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare
nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata.Risale
il corso di detto fosso fino a quota 191, continua a sud per la strada Camporeccia
fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la strada statale n. 323,
continua, deviando a sudovest, lungo la vecchia strada Dogana e raggiunge la fattoria
Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva al fiume Albegna in corrispondenza
della confluenza del fosso Vivavio.
Prosegue a sud lungo il corso del fiume
Albegna fino all'intersecazione con la strada di bonifica n. 17. Segue detta strada
passante per case del Lasco, prosegue poi per la strada di bonifica n. 19 che
passa per case Pinzuti, per Casalnuovo e case
Poggio Lepraio (quota 39). La
delimitazione segue sulla strada statale n. 74 fino alla localita' Sgrillozzo
e si innesta nella
strada provinciale della Vallerana, proseguendo verso sudest
fino a raggiungere il confine fra il comune di Manciano e il comune di Capalbio.
Prosegue a nord lungo il confine comunale di Manciano, Pitigliano e Sorano per
ricongiungersi al punto di partenza.
Art. 4.
Le condizioni
ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini denominazione
di origine controllata "Sovana"
devono essere quelle normali della zona di
produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche
di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni
di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente
soleggiati; La densita' dell'impianto deve essere quella generalmente usata in
funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti
e i reimpianti la densita' dei ceppi non puo' essere inferiore a 3.300 piante
per ettaro. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli
in uso nella zona.
E' vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva a ettaro
e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:
Tipologia"Sovana"
Rosso e rosato: Produzione uva tonnellate/ha11 Titolo alcolometrico
volumico naturale minimo 10,50 vol.
Rosso superiore e rosso con la menzione
del vitigno: Produzione uva tonnellate/ha 9 Titolo alcolometrico volumico naturale
minimo 11,50 vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti
e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata
"Sovana" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi; fermi restando i limiti resa uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi.Per i vigneti in coltura promiscua la produzione
massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione
ed invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione
di cui al precedente art. 3. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'intera
provincia di Grosseto.
Qualora le uve dei vigneti esistenti in ambito aziendale
vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art.
1
e' consentito destinare, tramite scelta vendemmiale, una parte delle uve alla
produzione della tipologia "rosso" e della tipologia
"rosato" purche' risultino
rispettati i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate
separatamente a una data
tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto
destinate ad altra tipologia.E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei
vini
di cui all'art.1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e
nazionali, con mosti concentrati ottenuti da
uve prodotte nella zona di produzione
delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato
o a mezzo di altre tecnologie consentite. La tipologia rosato deve essere ottenuta
con la vinificazione "in rosato" delle uve a bacca rossa. La resa massima dell'uva
in vino finito, pronto per il consumo, compresa l'eventuale aggiunta correttiva
e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Tipologia
Rosso
e rosato Resa vino/uva 70% Produzione massima vino/ha 77 Hl
Rosso superiore
e rosso con menzione del vitigno Resa vino/uva70% Produzione massima vino/ha 63
Hl
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre
il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto
limite decade il diritto alla D.O.C. per tutta la partita. I vini rossi con le
specificazioni del vitigno, che sono stati oggetto di invecchiamento in botte
di legno, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, e di un periodo di
affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi, possono essere designati con
la menzione "riserva". I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo
alcolometrico minimo naturale di 11,50 e senza la specificazione del vitigno,
possono essere designati con la menzione "Superiore".
Per i seguenti vini l'immissione
al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di
seguito indicata:
Tipologia Data
Rosato 1 gennaio (anno successivo
alla vendemmia)
Rosso 1 marzo (anno successivo alla vendemmia)
Rosso Superiore
1 giugno (anno successivo alla vendemmia)
Rosso Riserva 1 maggio (30 mesi dal
1 novembre anno vendemmia)
Art. 6.
I vini a denominazione di origine
controllata "Sovana" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti
caratteristiche:
"Sovana" rosso:
colore: rosso
rubino con riflessi violacei;
odore: vinoso;
sapore: armonico ed equilibrato;
titolo
alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidita' totale minima:
4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
"Sovana" rosso superiore:
colore:
rosso intenso tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso
e caratteristico che si
affina nel corso
dell'invecchiamento;
sapore:
corposo, armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00
% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22
g/l;
"Sovana" Sangiovese:
colore: rosso rubino tendente
al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, talvolta con note prevalenti
di
ciliegia e viola;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico
volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto
secco netto minimo: 22 g/l;
"Sovana" Aleatico:
colore:
rosso rubino acceso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico ed
equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00 % vol. di
cui
almeno 9, 50 svolti;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco
netto minimo: 22 g/l;
"Sovana" Cabernet Sauvignon:
colore:
rosso intenso con riflessi violacei,
tendenti al granato
con l'invecchiamento;
odore:
vinoso con note speziate;
sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente
tannico;
titolo
alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidita' totale minima:
4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l;
"Sovana" Merlot:
colore:
rosso con riflessi violacei, tendente
al granato con
l'invecchiamento;
odore:
tipico con note fruttate; sapore: ampio e vellutato;
titolo alcometrico volumico
totale minimo: 12 % vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco
netto minimo 20 g/l;
"Sovana" Rosato:
colore: rosato con
riflessi rosso rubino;
odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
sapore:
armonioso, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16
g/l.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole, Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di< origini e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto
secco netto con proprio decreto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti
di legno il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
Art.
7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di origine
controllata "Sovana" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione qualificativa
diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi
gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre
alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del
modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. Il
riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative,
o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito
soltanto in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. Le
indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali
viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina, vigna e altri termini similari
sono consentite in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.
L'indicazione dell'annata di produzione e' sempre obbligatoria per le tipologie
"Superiore" e "Riserva".
Art. 8.
I
vini a denominazione di origine controllata "Sovana" possono essere immessi al
consumo in recipienti di volume nominale fino a 60 litri ad eccezione della tipologia
"Rosso Superiore" e "Riserva" per i quali e' consentita l'immissione al consumo
in
recipienti di vetro fino a cinque litri obbligatoriamente chiusi con tappo di
sughero per cio' che concerne la presentazione.
Per la tappatura, di tutti
i vini, e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca, se confezionati in recipienti
di capacita' di
litri 0,750 e di litri 1,500. Per tutti i vini i recipienti
fino a litri 5 devono essere di vetro.
In collaborazione con: guide.supereva.com/vino/index.shtml