Finalità e definizione di "Strada del vino"
1) La Regione Toscana, nell’ambito delle politiche di sviluppo
rurale, allo scopo di valorizzare e promuovere i territori ad
alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai
luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio
1992, n.164, nonche’ le produzioni e le attivita’ ivi esistenti
attraverso la qualificazione e l’incremento dell’offerta turistica
integrata, promuove e disciplina in ambito regionale la realizzazione
delle "Strade del vino".
2) Le "Strade del vino" sono percorsi caratterizzati da attrattive
naturalistiche, culturali e storiche, nonche’ da vigneti e cantine
di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.
3) Le attivita’ di ricezione e ospitalita’ svolte da aziende
agricole che hanno sottoscritto il disciplinare di cui all’art.3,
comma 1, rientrano fra le attivita’ agrituristiche di cui alla
LR 17 ottobre 1994, n. 76, se rispondono ai requisiti richiesti
dalla legge regionale citata.
4) Le attivita’ di cui al comma 3 possono comprendere anche
la degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione di
attivita’ ricreative, culturali e didattiche, purche’ a favore
degli ospiti aziendali.
5) La degustazione e l’organizzazione di attivita’ ricreative,
culturali e didattiche, qualora non svolte nei confronti degli
ospiti aziendali, non rientrano fra le attivita’ agrituristiche
di cui alla LR n. 76/1994.
Regolamento di attuazione
1 - Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
approva il regolamento di attuazione.
2 - Il regolamento dispone in ordine:
a) alla qualificazione ed omogeneizzazione dell’offerta enoturistica
regionale, mediante l’indicazione degli standards minimi di
qualita’;
b) alla definizione di un’immagine coordinata delle "Strade
del vino" da parte di tutti i soggetti aderenti di cui all’art.
3, comma 1, anche per il tramite di una specifica ed omogenea
segnaletica informativa per tutto il territorio regionale;
c) alla definizione dei contenuti generali del disciplinare-tipo
e delle linee-guida per la gestione delle "Strade del vino";
d) alla definizione dei parametri qualitativi cui dovranno sottostare
i "Musei della vite e del vino di Toscana" per poter essere
soggetti inseriti nelle "Strade del vino".
2bis - Per i vini a denominazione di origine riconosciuti ai
sensi della legge 10 Febbraio 1992 n.164 o per sottozone previste
dalle specifiche denominazioni i cui iscritti all’albo superano
le 500 unità il quorum viene ridotto al 15%.
Comitato promotore e disciplinare della "Strada del vino"
1) Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la
gestione di ogni "Strada del vino", rispondente ai contenuti
definiti dal regolamento di cui all’art. 2, e’ proposto alla
Giunta regionale da un Comitato promotore, cui possono partecipare
le aziende vitivinicole singole o associate, le organizzazioni
professionali agricole, le Associazioni di produttori agricoli
(A.P.A.) riconosciute ai sensi della LR 29 maggio 1980, n. 77,
i Consorzi di tutela dei vini di Toscana, gli enti locali, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli
operatori economici e le istituzioni ed associazioni operanti
nel campo culturale e ambientale interessate alla realizzazione
degli obiettivi della presente legge.
2) Al Comitato promotore partecipano: - almeno 1/3 delle aziende
produttrici di vino iscritte all’Albo di cui all’art. 15 della
L. 10 febbraio 1992, n. 164, oppure: - almeno 1/4 delle aziende
produttrici di vino, iscritte all’Albo di cui all’art. 15 della
L. 164/1992, unitamente ad uno o piu’ Comuni o ad una Provincia
o ad una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3) Ove il Comitato promotore rappresenti un territorio su cui
insistono piu’ denominazioni di origine, le quote di cui al
comma 2 si ottengono con la partecipazione delle aziende produttrici
appartenenti alle varie denominazioni.
4) Ove il Comitato promotore rappresenti un territorio su cui
insiste una denominazione articolata in sottozone ai sensi della
L. 164/1992, le quote di cui al comma 2 si ottengono con la
partecipazione delle aziende produttrici appartenenti alle citate
sottozone.
5) Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno
alla realizzazione della "Strada del vino" da parte dei legali
rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
Competenze della Regione
1) La Giunta regionale riconosce, esclusivamente ai fini della
presente legge, "la Strada del vino", con riferimento alla zona
geografica interessata e previa verifica della rispondenza del
disciplinare ai contenuti definiti nel regolamento di cui all’art.
2. Tale verifica e’ effettuata, entro 120 giorni dalla proposta
del Comitato promotore, con riferimento, in particolare, a:
a) gli standards di qualita’ di base, di cui all’art. 2, comma
2, lett. a);
b) la coerenza degli impegni assunti dal Comitato promotore;
c) la corrispondenza dell’itinerario progettato alla salvaguardia
e valorizzazione delle zone di produzione di cui alla L. n.
164/92;
d) la corrispondenza dei "Musei della vite e del vino della
Toscana", inseriti nelle "Strade del vino", alle norme delle
leggi regionali in materia di musei. Il museo deve avere una
caratterizzazione nell’ambito territoriale vitivinicolo, rivestire
carattere di unicita’ e corrispondere ai parametri qualitativi
previsti dal regolamento di cui all’art. 2.
2) In presenza di richieste di riconoscimento, presentate da
piu’ Comitati con riferimento alla stessa "Strada del Vino",
viene data priorita’ al Comitato con il maggior numero di aderenti
iscritti alla denominazione di origine.
3) La Giunta regionale riconosce altresi’, per ogni "Strada
del vino", uno specifico simbolo identificativo, in conformita’
di quanto stabilito all’art. 2, comma 2, lett. b).
4) La Regione promuove iniziative finalizzate alla formazione
professionale di animatori ed operatori enoturistici ed enomuseali,
in conformita’ a quanto disposto dalla LR 31 agosto 1994, n.
70.
Comitato responsabile
1) Entro 60 giorni dal riconoscimento della "Strada del vino"
il Comitato promotore si trasforma in Comitato responsabile.
2) l Comitato responsabile:
a) procede alla realizzazione della "Strada del vino" e alla
sua gestione, in conformita’ con quanto disposto dalla presente
legge e dal regolamento di cui all’art. 2;
b) diffonde, in collaborazione con i produttori vitivinicoli
e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della "Strada
del vino";
c) promuove l’inserimento della "Strada del vino" nei vari strumenti
di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;
d) vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di
tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento
della "Strada del vino";
e) cura i rapporti con gli enti locali;
f) puo’ gestire la campagna di informazione per la valorizzazione
della "Strada del vino";
g) puo’ gestire un "Museo della vite e del vino di Toscana";
h) puo’ presentare le domande di contributo di cui all’art.
6;
i) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati al disciplinare
approvato.
3) Qualora un "Museo della vite e del vino" non sia gestito
direttamente dal Comitato responsabile, il responsabile scientifico
del museo fa parte del Comitato stesso.
Programma annuale di finanziamento
1) Per la realizzazione delle finalita’ della presente legge,
la Regione prevede la concessione di contributi per i seguenti
interventi:
a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada
del vino" riconosciuta;
b) creazione o adeguamento di "centri di informazione "finalizzati
ad una informazione specifica sull’area vitivinicola interessata
dalla "Strada del vino";
c) creazione di "Musei della vite e del vino in Toscana", mediante
istituzione di nuovi musei o ampliamento e riallestimento di
musei gia’ esistenti. Non potra’ essere finanziato piu’ di un
museo per ogni "Strada del vino";
d) adeguamento agli standards previsti dal regolamento di cui
all’art. 2, comma 2, lett. a).
2) I contributi di cui al comma 1, lett. a), b) e c), possono
essere concessi a favore di Comitati responsabili, enti locali
ed altri soggetti, fino al 40% dell’investimento totale e fino
ad un massimo, rispettivamente, di L. 100.000.000. I beneficiari
sono selezionati secondo il seguente ordine di priorita’:
a) Comitato responsabile;
b) enti locali;
c) altri soggetti.
3) I contributi di cui al punto d), a favore di aziende produttrici
vitivinicole, singole e associate, che intendano aderire ad
una "Strada del vino", sono concessi fino al 40% dell’investimento
e fino ad un massimo di L. 50.000.000.
4) La Giunta regionale definisce, con proprio atto deliberativo,
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di
contributo, la documentazione necessaria ai fini istruttori,
i criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande
e le modalita’ di rendicontazione degli interventi.
5) Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva,
entro il 31 ottobre, il programma annuale di finanziamento.
6) La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita
rendicontazione prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza
del contributo erogato alle finalita’ proposte e, in caso di
totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento.
Competenze dei Comuni e delle Province
1) I Comuni e le Province dispongono in merito alla localizzazione
della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva
competenza anche su proposta dei Comitati responsabili.
2) I Comuni e le Province possono gestire, su proposta dei Comitati
responsabili, i "centri di informazione".
3) Le Province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizione
della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte
del Comitato responsabile e di altri soggetti interessati, propongono
alla Giunta regionale la revoca del riconoscimento di "Strada
del vino".
Norma finanziaria
Agli oneri relativi all’applicazione della presente legge si
fa fronte, per l’esercizio 1996, con la seguente variazione
di bilancio, per competenza e per cassa:
Capitolo di spesa in diminuzione
Cap. 20500
"Fondo pagamento contributi conto capitale e concorso attualizzato
sugli interessi in attuazione del programma di interventi regionali
in agricoltura (LLRR nn. 47/81 e 63/81) finanziamento statale"
L. 800.000.000
Capitolo di spesa di nuova istituzione
Cap. 20305
"Spese per iniziative relative alle "Strade del Vino" (LR 69/96)"
L. 800.000.000
2) Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte
con legge di bilancio.
Fonte: http://www.terreditoscana.regione.toscana.it/stradedelvino/leggi/legge13.htm