Durante
la precedente legislatura sulla base delle proposte di legge C.529 Turroni e C.
6490 Massidda, la FENAIT è stata convocata il 14 settembre 2000 in Parlamento
per un'Audizione. Nella la seduta del 24 gennaio 200, la Commissione XII Affari
Sociali unificava le due proposte dell'On. Turroni e dell'On. Massidda in un testo
unico. Durante la nuova legislatura sono state ripresentate le Proposte n°
153 Turroni e n° 286 Massidda a cui si è aggiunta la Proposta 961 Pecoraro
Scanio; rimane comunque come riferimento ed avanzamento lavori il testo unificato
del 14 settembre 2000.
CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA Resoconto
della XII Commissione permanente (Affari sociali)
Naturismo
(C. 529 e abb). TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE
DELLA PRATICA DEL NATURISMO
ART. 1. (Naturismo).
1.La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di
aree ad essa destinate. 2. Si definisce naturismo l'insieme delle pratiche di
vita all'aria aperta che, nel rispetto di se stessi, degli altri, della natura
e dell'ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della
salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.
ART. 2. (Aree destinate al naturismo).
1. La pratica del naturismo è consentita esclusivamente in ambienti e spazi
delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità stabilite dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi
della presente legge. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
definiscono i criteri secondo cui i comuni possono individuare, attraverso gli
ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla
pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società
o altri soggetti privati interessati a progettare e gestire le relative strutture.
3. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto ad individuare aree da destinare
alla pratica del naturismo, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio
di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale
competente l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo. L'amministrazione
deve inviare risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
ART.
3. (Aree demaniali).
1.
Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo
in aree demaniali, la gestione delle aree può essere concessa a privati
o ad associazioni o organizzazioni. 2. La concessione individua il canone dovuto
dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il
buon funzionamento e la fruizione.
ART. 4. (Delimitazione e segnalazione delle aree).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri
in base a i quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori
di delimitare e segnalare le aree destinate alla pratica del naturismo. 2. La
delimitazione delle aree deve essere segnalata ed assicurare un'adeguata identificazione
che le distingua da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non
praticano il naturismo. 3. Gli accessi devono essere segnalati tramite l'affissione
di cartelli, o altri analoghi strumenti, recanti l'indicazione che si tratta di
aree destinate alla pratica del naturismo.
ART. 5. (Applicabilità della disciplina sul turismo).
1.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate
alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni
che disciplinano il settore turistico.