Art. 71.
Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali
1.
Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il trasferimento
di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e la successiva cessione
ai privati, si applicano anche alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale
non destinate allesercizio della funzione pubblica e su cui siano state
eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre
1990.
(Per capire meglio bisognerebbe
rintracciare anche la legge 5 febbraio 1992, n. 177)