-IL
PRESIDENTE IL SEGRETARIO Riccardo Nencini Ilio Pasqui VISTO il decreto ministeriale
10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana); VISTA la legge 22 febbraio
2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici);
VISTA la legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti
di radiocomunicazione); CONSIDERATO che tale legge regionale disciplina, in attuazione
del d.m. 381/1998, l’autorizzazione all’installazione ed alla modifica
degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi garantendo: a) la
tutela della salute umana, dell’ambiente e del paesaggio; b) l’ordinato
sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti; c) il contenimento dell’inquinamento
ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti; CONSIDERATO
che l’articolo 16 della l. 36/2001 stabilisce che fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) di tale
legge che determina i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità per la popolazione, si applicano le disposizioni del d.m. 381/98,
in quanto compatibili con la legge stessa; PRESO ATTO che il suddetto decreto
a tutt’oggi non è stato emanato; VISTA la "Valutazione sulle soglie
di radiofrequenza da fissare come obiettivo qualitativo ai sensi del d.m. 381/98",
espressa in data 5 marzo 2001 dall’Agenzia Regionale di Sanità allegata
alla presente deliberazione; VISTA la "Mozione per l’emanazione immediata
di un regolamento contro l’inquinamento elettromagnetico" del Consiglio
regionale del 10 aprile 2001, n. 196; CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo
4, comma 1, della l.r. 54/2000 il Consiglio regionale definisce i criteri generali
per la localizzazione degli impianti ed i criteri inerenti l’identificazione
delle aree sensibili; DELIBERA 1. di definire, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della L.R. 54/2000, i criteri generali per la localizzazione degli impianti
e i criteri inerenti l’identificazione della aree sensibili, così come
individuati nell’allegato 1 (Criteri generali per la localizzazione degli
impianti e criteri inerenti l’identificazione delle aree sensibili), parte
integrante della presente deliberazione; 2. di definire nell’allegato 2,
parte integrante della presente deliberazione, gli obiettivi di qualità inerenti
le aree sensibili. 3. di impegnare la Giunta regionale a riferire sullo stato
di attuazione della presente deliberazione in sede di rapporto annuale previsto
dall’articolo 5, comma 5 della legge regionale 54/2000. Il presente provvedimento
è soggetto a pubblicità ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1995,
n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso gli
atti) in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione
del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere
portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone
la pubblicazione per intero, compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale
15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
e norme per la pubblicazione degli atti) così come modificata dalla legge
regionale 3 agosto 2000, n. 63. ALLEGATO 1 Criteri generali per la localizzazione
degli impianti e criteri inerenti l’identificazione delle aree sensibili
ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54
(Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione). INDICE: 1. Criteri
generali per la localizzazione degli impianti. 2. Criteri inerenti l’identificazione
delle aree sensibili. 3. Accordi con i gestori. 1. CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI Gli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva e gli impianti
fissi per telefonia cellulare possono essere installati esclusivamente all’interno
delle aree identificate come idonee o compatibili dal comune, previa verifica
della conciliabilità con altri vincoli eventualmente esistenti, in funzione
della potenza della sorgente da installare e del contesto insediativo, nel rispetto
di quanto prescritto per le aree sensibili ai sensi del punto 2. Entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, il comune, con
l’ausilio dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Toscana (ARPAT) e della ASL, per quanto di rispettiva competenza, identifica le
aree sulle quali possono essere installati gli impianti, tenuto conto del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze. A tal fine il Comune può avvalersi
del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nonché fare riferimento,
per quanto di competenza, all’Ispettorato territoriale Toscana del Ministero
delle comunicazioni. I Comuni nel cui territorio risultino installati impianti
che violino le condizioni di cui sopra ne dispongono la rilocalizzazione con le
modalità procedurali previste per il risanamento degli impianti esistenti
dal regolamento regionale di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 54/2000.
2. CRITERI INERENTI L’IDENTIFICAZIONE DELLE AREE SENSIBILI Le aree sensibili
sono di due tipi: a) aree di interesse storico-architettonico, e paesaggistico–ambientale,
nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti; b) aree
comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali,
case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’infanzia, aree di
particolare densità abitativa. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione
della presente deliberazione, il Comune procede all’identificazione delle
aree sensibili, sulla base delle tipologie indicate sopra alle lettere a) e b).
3. ACCORDI CON I GESTORI La Regione ed i Comuni promuovono accordi con i gestori,
intesi quali persone fisiche o giuridiche che hanno in esercizio gli impianti
soggetti alle norme ed alle procedure autorizzative disciplinate dalla legge regionale
54/2000, o con operatori qualificati del settore, anche avvalendosi della funzione
di coordinamento delle Province, al fine di concordare lo sviluppo delle reti,
favorendo, anche in caso di rilocalizzazione, l’accorpamento degli impianti
su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni,
ed ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e
le misure atte alla limitazione degli accessi, nonché riducendo, al contempo,
il numero di siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura radio
delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo.
A tal fine devono essere comunicati al Comune, da parte degli operatori, siano
essi gestori o utilizzatori, tutti gli impianti ripetitori installati. Gli accordi
di cui sopra intervengono precedentemente al termine previsto dall’articolo
5, comma 3, della l.r. 54/2000, per la presentazione da parte dei gestori del
programma di sviluppo, e nel rispetto di quanto ivi previsto. Unitamente al citato
programma di sviluppo, i gestori presentano un riepilogo delle autorizzazioni
comunali ad essi eventualmente rilasciate ai sensi dell’articolo 6 della
stessa legge regionale. Le modalità di presentazione della documentazione
sopra prevista sono quelle dettate dal regolamento regionale di cui all’articolo
4, comma 2, della l.r. 54/2000. I tempi concessi dal Comune per il risanamento,
qualora sia prevista la rilocalizzazione, e considerato altresì l’eventuale
obbligo di adeguamento agli obiettivi di qualità di cui al punto 2 della
presente deliberazione, tengono conto delle proposte dei gestori atte a favorire
l’accorpamento degli impianti su strutture comuni, o quantomeno in siti
comuni. Tra le azioni di risanamento cui fa riferimento la presente deliberazione,
sono da ricomprendersi anche le misure atte a ridurre l’impatto visivo degli
impianti, attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori e accettate
dai Comuni. ALLEGATO 2 - OBIETTIVI DI QUALITÀ INERENTI LE AREE SENSIBILI
Nelle aree sensibili identificate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione),
deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità di 0,5
V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e
di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti
rientranti nel campo di applicazione della l.r 54/2000, misurati secondo le disposizioni
di cui al articolo 4, comma 2 del d.m. 10 settembre 1998, n. 381 e degli allegati
B e C dello stesso d.m. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità sopra
indicati deve avvenire secondo le seguenti modalità: - i campi elettrici
generati da impianti fissi per telefonia cellulare devono raggiungere il valore
di 3 V/m entro un anno dalla pubblicazione della presente deliberazione e l’obiettivo
di qualità di 0,5 V/m entro tre anni; - i campi elettrici generati da tutte
le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della l.r 54/2000
devono raggiungere l’obiettivo di qualità di 3 V/m entro tre anni dalla
pubblicazione della presente deliberazione. Nelle aree sensibili di cui al n.
2 sub b), dell’allegato 1 alla presente deliberazione, i Comuni ordinano
le azioni di risanamento sugli impianti eventualmente esistenti qualora il livello
di campo sui ricettori sia superiore all’obiettivo di qualità per essi
previsto. Può essere ordinata la rilocalizzazione degli impianti qualora,
per motivi tecnici, non sia possibile garantire l’obiettivo di qualità
sopra indicato. In tale ultimo caso, la rilocalizzazione è obbligatoria qualora
si sia in presenza di asili, scuole, ospedali, case di cura, aree destinate all’infanzia,
aree di particolare densità abitativa, e le modalità procedurali di
risanamento sono quelle previste dal regolamento regionale di cui all’articolo
4, comma 2, della l.r. 54/2000. I tempi concessi dai Comuni ai fini del risanamento
sono congruenti al conseguimento dell’ obiettivo di qualità entro i
termini previsti al punto 2 del presente allegato. I nuovi impianti , la cui realizzazione
sia eventualmente prevista nelle aree sensibili di cui al n. 2, sub b) dell’allegato
1, devono: - conformarsi con decorrenza immediata al rispetto del valore di 3
V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e
raggiungere l’obiettivo di qualità di 0,5 V/m entro due anni dalla
data di rilascio della autorizzazione comunale ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera a) della l.r. 54/2000 e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione
della presente deliberazione; - conformarsi con decorrenza immediata al rispetto
dell’obiettivo di qualità di 3 V/m per i campi elettrici generati da
tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della
l.r 54/2000. La realizzazione di edifici nuovi, in prossimità degli impianti
autorizzati, può essere consentita esclusivamente qualora sia rispettato
l’obiettivo di qualità previsto nel presente allegato. Il Comune può
motivatamente prevedere deroghe alle prescrizioni del presente allegato nel caso
in cui gli impianti installati o da installare siano utilizzati per servizi di
pubblica sicurezza, di protezione civile e di emergenza sanitaria. |