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MALTRATTAMENTO

Maltrattamento e abbandono

Legge 473 del 22 novembre 1993, art. 727

 

Chiunque incrudelisce verso animali senza necessitā o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivitā č punito con l’ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La pena č aumentata se il fatto č commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalitā del traffico, del commercio, del trasporto, dell’allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell’animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l’interdizione dall’esercizio dell’attivitā di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.



WWF Grosseto
 
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Autore Fabio Montagnani
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Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2017
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dal 26 ottobre 2000