Chiunque
incrudelisce verso animali senza necessitā o li sottopone a strazio o sevizie
o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche,
o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivitā č punito con lammenda
da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La pena č aumentata se il fatto č commesso
con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalitā del traffico, del commercio,
del trasporto, dellallevamento, della mattazione o di uno spettacolo di
animali, o se causa la morte dellanimale: in questi casi la condanna comporta
la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento,
salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna
comporta linterdizione dallesercizio dellattivitā di commercio,
di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.