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Da non perdere

Elettrosmog

Cos'è l'elettrosmog 

difenditi con i ns. consigli  Il termine elettrosmog indica l'inquinamento da campi elettromagnetici (cem). Il campo e' il risultato della corrente e della tensione elettrica ed e' diviso in una parte elettrica ed una parte magnetica. Nei cellulari, radar, ripetitori televisivi, ecc. il campo oscilla ad alta frequenza, la parte del campo più significativa e' quella elettrica, si puo' schermare con il metallo e si misura in volt/metro (V/m). Negli elettrodotti e negli elettrodomestici invece la parte più significativa e' quella magnetica che non si può schermare (attraversa i muri ed il metallo), il campo oscilla a bassa frequenza (50/60 Hz, si pronuncia "erz") e di misura in microTesla (µT) con uno strumento differente da quello per i V/m.

 


19 antenne fuorilegge. E la nostra salute ?

Una denuncia di Legamnbiente sul problema elettrosmog

Grosseto 27/03/02 : Nel Comune di Grosseto 19 antenne per la telefonia mobile sono fuorilegge: troppo vicine a scuole, asili e parchi per bambini. Lo dice la legge, lo dice il Regolamento Comunale. Anche il Sindaco e l'Assessore Turbanti lo dicono, ma da oltre 2 anni la situazione è rimasta la stessa, senza che sia stato preso nessun provvedimento concreto. Il tempo passa, i rischi per la salute dei cittadini restano gli stessi. Chiediamo al Comune un intervento risolutivo..

 

In questo documento

tutto quello che volete sapere sul nuovo killer

1_Elettrosmog - Ondakiller - Pericolo invisibile.html

a cura dell' Ing. Gabriele Volpi -

Responsabile Concem Toscana

La Toscana applica il principio di cautela: 0,5 volt/metro
Obiettivo di qualita' per le antenne: 0,5 volt/metro

 

DELIBERA

 

1.     di definire, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L.R. 54/2000, i criteri generali per la localizzazione degli impianti e i criteri inerenti l’identificazione della aree sensibili, così come individuati nell’allegato 1 (Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l’identificazione delle aree sensibili), parte integrante della presente deliberazione;

2.    di definire nell’allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, gli obiettivi di qualità inerenti le aree sensibili.

3. di impegnare la Giunta regionale a riferire sullo stato di attuazione della presente deliberazione in sede di rapporto annuale previsto dall’articolo 5, comma 5 della legge regionale 54/2000.

Per maggiori informazioni vedi www.verdinrete.it

05/03/02 11.20.19

-IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Riccardo Nencini Ilio Pasqui VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana); VISTA la legge 22 febbraio 2001..

 

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Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2017
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