Cos'è
l'elettrosmog
Il termine elettrosmog indica l'inquinamento
da campi elettromagnetici (cem). Il campo e' il risultato della corrente e
della tensione elettrica ed e' diviso in una parte elettrica ed una parte magnetica.
Nei cellulari, radar, ripetitori televisivi, ecc. il campo oscilla ad alta frequenza,
la parte del campo più significativa e' quella elettrica, si puo' schermare con
il metallo e si misura in volt/metro (V/m). Negli elettrodotti e negli elettrodomestici
invece la parte più significativa e' quella magnetica che non si può schermare
(attraversa i muri ed il metallo), il campo oscilla a bassa frequenza (50/60 Hz,
si pronuncia "erz") e di misura in microTesla (µT) con uno strumento
differente da quello per i V/m.
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19
antenne fuorilegge. E la nostra salute ?
Una denuncia di Legamnbiente
sul problema elettrosmog Grosseto
27/03/02 : Nel Comune di Grosseto 19 antenne per la telefonia mobile sono
fuorilegge: troppo vicine a scuole, asili e parchi per bambini. Lo dice la legge,
lo dice il Regolamento Comunale. Anche il Sindaco e l'Assessore Turbanti lo dicono,
ma da oltre 2 anni la situazione è rimasta la stessa, senza che sia stato preso
nessun provvedimento concreto. Il tempo passa, i rischi per la salute dei cittadini
restano gli stessi. Chiediamo al Comune un intervento risolutivo..
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In
questo documento tutto
quello che volete sapere sul nuovo killer 1_Elettrosmog
- Ondakiller - Pericolo invisibile.html a
cura dell' Ing. Gabriele Volpi - Responsabile
Concem Toscana |
La
Toscana applica il principio di cautela: 0,5 volt/metro Obiettivo
di qualita' per le antenne: 0,5 volt/metro | DELIBERA 1.
di definire, ai sensi dellarticolo 4, comma 1, della
L.R. 54/2000, i criteri generali per la localizzazione degli impianti e i criteri
inerenti lidentificazione della aree sensibili, così come individuati nellallegato
1 (Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti lidentificazione
delle aree sensibili), parte integrante della presente deliberazione; 2.
di definire nellallegato 2, parte integrante della presente
deliberazione, gli obiettivi di qualità inerenti le aree sensibili. 3.
di impegnare la Giunta regionale a riferire sullo stato di attuazione della presente
deliberazione in sede di rapporto annuale previsto dallarticolo 5, comma
5 della legge regionale 54/2000. Per
maggiori informazioni vedi www.verdinrete.it
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| -IL
PRESIDENTE IL SEGRETARIO Riccardo Nencini Ilio Pasqui VISTO il decreto ministeriale
10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana); VISTA la legge 22 febbraio
2001.. |
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