-L’anno
2001 (duemilauno) il giorno ……….. del mese di …………………..,
presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto, P.zza Dante
n. 35 TRA l’Amministrazione Provinciale di Grosseto, codice fiscale 80000030538,
rappresentata, ai sensi e per effetto dell’art. 67, comma 2 dello Statuto
Provinciale, dal Dirigente del Settore Sviluppo e Tutela del Territorio Arch.
Pietro Pettini , nato a Grosseto il 23.02.1952 E la Delegazione Toscana dell’Associazione
italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) via S. Anna, 3 50129-Firenze
con Codice fiscale 80078430586 e rappresentata dal Sig. …..nato a…….
il…… residente in…….. delegato a firmare, in nome e per
conto del WWF così come da procura speciale del …….. ns. prot.
n° …… del ……. PREMESSO che l’Ente provincia
in base al D.Lgs 267 dell’8 agosto 2000 promuove il raccordo tra le situazioni
ed esigenze locali ed il quadro di programmazione regionale; che l’Albanella
minore (Circus pygargus) è stata inserita in Italia per tutta una serie di
motivi nella lista rossa delle specie meritevoli di particolare attenzione per
la conservazione; che l’Associazione italiana per il World Wide Fund for
Nature (WWF) ha ritenuto necessario promuovere con un progetto nazionale una campagna
per la protezione dei nidi di Albanella; che nel Giugno 1996 era stata repertoriata
al n° 115 specifica Convenzione triennale in quanto la Delegazione Toscana
del WWF aveva intrapreso sul territorio provinciale una serie di iniziative per
l’individuazione dei siti di nidificazione e la successiva tutela delle
covate fino all’involo dei giovani; che durante il periodo di validità
della Convenzione sono state effettuate ……… uscite da parte
di 20 rilevatori ed è stato coperto il territorio provinciale per circa il
……..%. Il ……% del territorio visitato ha dato esito positivo,
veniva ritenuto positivo l’avvistamento di Albanella per due o più
volte in ambiente idoneo in periodo di nidificazione. Il numero dei nidi accertati
è risultato essere ……; PER CUI L'Amministrazione Provinciale
e la Delegazione Toscana del WWF sono interessate, nell'ambito dei propri fini
istituzionali e per gli scopi comuni a ciascuno, a proseguire la collaborazione
di cui trattasi anche per consolidare sul territorio provinciale i risultati ottenuti
con la precedente ricerca che hanno dato più che soddisfacenti risultati
nell’avvistamento del rapace e nell’individuazione del sito di nidificazione
e della sua tutela grazie anche al partecipato coinvolgimento nell’iniziativa
di soggetti aderenti al mondo agricolo, ambientalista e venatorio; La Provincia
ha individuato le risorse finanziarie necessarie in parte su economie derivanti
dalla precedente Convenzione e la rimanenza nell’ambito del programma di
gestione provinciale di cui all’art. 10 della LR 3/94 dove tramite la Deliberazione
di Giunta n° 230 del 13/09/2001 sono state ammesse al finanziamento regionale
per l’anno 2001; Con Determinazione dirigenziale n° del . .2001 è
stato stabilito il proseguimento della collaborazione, dato atto come le somme
finanziate dalla RT costituiscano il limite massimo dell’impegno ed approvato
il relativo schema di Convenzione. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART.
1 PREAMBOLO Quanto contenuto nella premessa è da considerarsi parte integrante
e sostanziale della presente Convenzione. ART. 2 OGGETTO E FINALITA' DELL'INCARICO
L’Amministrazione Provinciale di Grosseto - Area Conservazione della Natura
- (d'ora in avanti indicata come Provincia), e la Delegazione Toscana dell’Associazione
italiana per il World Wide Fund for Nature (d'ora in avanti indicata come WWF
Toscana) come sopra rappresentate e consapevoli di come sul territorio provinciale
si renda necessario ed opportuno: proseguire nell’avvistamento del rapace
e nell’individuazione del sito di nidificazione; tutelare il maggior numero
di siti individuati e nel contempo fornire un quadro aggiornato sulla sua distribuzione
principale. Installazione di reti a protezione dei nidi individuati fino all’involo
dei pullus; valorizzare i soggetti vitali presenti non solo sotto il profilo conservazionistico
ma anche per quanto riguarda gli aspetti scientifici dato che non vi è una
situazione ben definita della specie. Realizzazione e divulgazione materiale informativo;
data la vulnerabilità della specie procedere, in un’ottica di protezione
della fauna selvatica e di sensibilizzazione alle problematiche ambientali, coinvolgere
il più possibile gli operatori del settore agricolo, venatorio, gli attivisti
e simpatizzanti WWF. Istituzione di un premio monetario (Lire 200.000) a chi contribuisce
fattivamente alla individuazione di un nido minacciato di distruzione; collaborazione
con il Centro di Recupero Selvaggina di Semproniano per il ricovero di pulli per
i quali non è stato possibile tutelare il nido o per i loro ritrovamento
durante le operazioni agricole; acquisto di tre radio portatili per mantenere
il contatto tra i rilevatori che seguono il rapace. ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE
E RESPONSABILE DEL PROGRAMMA Il WWF Toscana si impegna nella realizzazione degli
interventi previsti nei 4 (quattro) anni successivi alla data della sottoscrizione
del presente atto, termine in cui viene fissata anche la validità della presente
Convenzione che si intende immediatamente impegnativa per ambedue le parti a partire
dalla data della sua stipula. Il WWF Toscana individua nel …………….
il Responsabile tecnico-scientifico del programma e degli interventi oggetto della
Convenzione. ART. 4 SOGGETTI COINVOLTI OBBLIGHI ED ASSISTENZA L’attuazione
delle iniziative previste è affidato al personale che verrà scelto ed
impiegato dal WWF Toscana, secondo le proprie norme istituzionali e sotto il coordinamento
del Responsabile medesimo, senza che per detto personale derivi alcun rapporto
con la Provincia. Per quanto riguarda l'attività svolta in esecuzione alla
Convenzione da parte del personale incaricato, il WWF Toscana sarà l'unico
responsabile per ogni eventuale danno che dalle attività possa derivare a
persone, cose od interessi legittimamente protetti di dipendenti o di terzi. L’avvistamento
del rapace, l’individuazione e la tutela del sito di nidificazione e dei
pulli, il monitoraggio la ricerca e l’elaborazione dei dati, potrà
esplicarsi anche nei territori vietati all’esercizio venatorio definiti
dalla LRT n° 3 del 12.1.1994 e gestiti sia da privati che da Enti pubblici.
L’attività potrà essere svolta anche presso la sede del WWF e
della Provincia, presso ogni e qualsiasi organismo ed Ente pubblico o privato
presente sul territorio provinciale che, a discrezione del Responsabile del programma,
sarà ritenuto interessante consultare e/o frequentare e/o visitare ai fini
dell'indagine. Entrambi i contraenti si impegnano a fornire tutta l’assistenza
necessaria alla realizzazione del programma. ART. 5 RISORSE ASSEGNATE MODALITA’
DI PAGAMENTO Per le attività di cui alla presente Convenzione la Provincia,
a seguito del finanziamento assunto mette a disposizione la somma di Lire 39.000.000
(trentanovemilioni) pari a 20.141,82 Euro disponibile sul Cap.170……….
in corrispondenza degli Impegni di spesa n. 450/95 - 392/99 - …….…
Detto contributo da erogarsi a mezzo di Determinazioni dirigenziali in 4 rate
annuali secondo i tempi e le modalità sotto riportate, è da intendersi
onnicomprensivo di tutti gli oneri necessari per l’assolvimento dell’incarico,
nessuno escluso, e senza alcuna possibilità di rivalsa, anche parziale, in
caso di maggiore spesa nei confronti della Provincia: Lire 15.000.000 (quindicimilioni)
pari a 7.746,86 Euro successivamente alla firma della Convenzione; Per i 3 (tre)
anni a seguire, a partire dal giorno successivo a quello indicato per la scadenza
della Convenzione sarà presentata a firma del Responsabile del Programma
un’adeguata relazione tecnico-scientifica e divulgativa sui diversi stati
di avanzamento del programma con valutazione critica dei risultati conseguiti.
Entro 30gg. dalla presentazione della suddetta relazione la Provincia, per ognuno
dei restanti 3 (tre) anni, liquiderà e pagherà la somma di Lire 8.000.000
(ottomilioni) pari a 4.131,66 Euro; Le suddette somme verranno accreditate sul
c.c.b. 30513/4 cod. ABI 03098 cod. CAB 02800 intestato alla Delegazione WWF Toscana
presso la Banca Steinhauslin di Firenze. Entro l’effettiva data di scadenza
della Convenzione dovrà essere organizzata da parte dei contraenti una iniziativa
pubblica per la divulgazione della relazione finale e i risultati conseguiti,
la promozione e distribuzione di materiale informativo. ART. 6 RESPONSABILITA’
E DIVIETI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO La Provincia si ritiene
esonerata da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente
connessi all’attuazione degli obiettivi oggetto della Convenzione. Sarà
ritenuta inoltre indenne da eventuali risarcimenti a qualsiasi titolo o ragione
derivanti da tale attività e non risponderà degli eventuali danni civili
verso terzi ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata
a rispondere. Restano ad esclusivo carico del WWF Toscana ogni e qualsiasi responsabilità
al riguardo. Il WWF Toscana si impegna formalmente a non intrattenere altri rapporti
che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con la presente
Convenzione, pena l’immediata risoluzione del presente atto. Qualora il
WWF Toscana non proceda all'esecuzione dell'incarico affidatogli, secondo le condizioni
stabilite dalla presente Convenzione, è facoltà della Provincia revocare
l'incarico stesso in qualsiasi momento, liquidando il compenso dovuto per i servizi
prestati sino al momento della revoca medesima. ART. 7 PROPRIETA’ DEGLI
ELABORATI La presente Convenzione è da intendersi quale contratto di associazione
di ricerca ……VERIFICARE SE CON ENTE MORALE RICONOSCIUTO VA BENE LA
DICITURA O SI DEVE CAMBIARE………rispondente ai fini istituzionali
di entrambi gli Enti che avranno pieno diritto d’uso dei risultati e degli
elaborati della ricerca. Nelle pubblicazioni e riproduzione degli elaborati dovrà
in ogni caso comparire l’indicazione che si tratta di uno studio compiuto
in collaborazione tra il WWF Toscana e la Provincia nell’ambito della presente
Convenzione avente per oggetto “Salvaguardia e censimento dei nidi di Albanella
minore (Circus pygargus)”. Gli elaborati finali dovranno essere consegnati
in almeno due copie rilegate. Quale copia originale e per la tiratura di ulteriori
copie ne sarà consegnata una su supporto magnetico realizzata mediante l’impiego
di programmi del pacchetto Office. ART. 8 REGISTRAZIONE Il presente atto è
redatto in duplice copia, delle quali una rimane agli atti della Provincia e l’altra
è consegnata al WWF Toscana. Il presente atto sarà soggetto a registrazione
solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma II°, del DPR 634/72 e successive
modifiche ed integrazioni ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab.
B, del DPR 955/82. La presente Convenzione è inoltre da intendersi quale
contratto di associazione di ricerca rispondente ai fini istituzionali di entrambi
gli Enti e quindi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt.
1 e 4 del DPR 633/1972. ……VERIFICARE SE CON ENTE MORALE RICONOSCIUTO
VA BENE LA DICITURA O SI DEVE CAMBIARE……… ART. 9 NORME DI RINVIO
Per ogni controversia relativa all’applicazione della presente Convenzione,
salva bonaria composizione tra le parti, è eletto competente il foro di Grosseto.
Per quanto non espressamente previsto dall’articolato della stessa, si rinvia
alle norme del Codice Civile. ART. 10 NORMA FINALE Il presente atto, compilato
in 10 articoli più la premessa, è scritto in n°…. facciate
per intero ed in n° ___ righe dell’ultima facciata, escluse le firme.
Letto approvato e sottoscritto da entrambe le parti. Per la Provincia di Grosseto
Il Dirigente del Settore Sviluppo e Tutela del Territorio (Arch. Pietro Pettini)
Per il WWF Toscana ……………………
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